Prova di resistenza: decisiva nell’impugnazione del concorso

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In tema di impugnazione dei risultati delle prove di un concorso pubblico, è ormai granitica e consolidata la giurisprudenza amministrativa nel ritenere decisivo il superamento della c.d. “Prova di resistenza”, quale elemento in grado di comprovare la sussistenza di un concreto e attuale interesse al ricorso.

Ma cos’è la prova di resistenza?
Trattasi di quella valutazione fittizia che viene effettuata già in sede di ricorso dal ricorrente rispetto alla prova che questi intende contestare che permette di dimostrare come, in caso di accoglimento delle censure promosse dinanzi al giudice, il candidato riesca a superare una determinata soglia.
Molto spesso, tale istituto viene utilizzato da quel candidato che non avendo superato la soglia di sufficienza della prova scritta di un concorso pubblico, contesti la formulazione ambigua di un quesito e ne richieda l’annullamento. L’annullamento di un quesito, infatti, determina la contestuale maggiorazione del punteggio, circostanza che, può determinare il c.d. superamento della prova di resistenza, rispetto, ad esempio, alla soglia di sufficienza che nelle prove scritte dei concorsi pubblici è spesso individuata nel valore di 21/30.
Conseguenza di tale assunto è che se un candidato intende impugnare i risultati di una prova, mediante, ad esempio, la contestazione di due quesiti, e l’eventuale annullamento degli stessi non gli consente di superare la soglia di sufficienza, la relativa domanda giudiziale è viziata per assenza delle “condizioni dell’azione”.

Infatti, è principio noto che per poter proporre una azione dinanzi al TAR, è necessario rispettare le condizioni dell’azione che possono essere sintetizzate nella legittimazione ad agire e nell’interesse ad agire.
Il mancato superamento della prova di resistenza, come da ultimo ribadito dal TAR di Palermo con la sentenza n. 2823/2023, determina una carenza nell’interesse all’azione, poiché anche in caso di accoglimento delle pretese del ricorrente lo stesso non riuscirebbe nel concreto ad ottenere il bene della vita desiderato.

Si può, dunque, concludere affermando che ogniqualvolta un candidato intenda contestare gli esiti di una prova preselettiva o di una prova scritta a causa della presenza, ad esempio, di quesiti ambigui o mal posti o fuorvianti, sia necessario – ai fini dell’ammissibilità del ricorso introduttivo – verificare preventivamente il superamento della prova di resistenza. In caso contrario, il ricorso sarà affetto da intrinseca inammissibilità.

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