Giustizia Sportiva: dal giusto processo all’afflittività

Estimated read time 2 min read
Getting your Trinity Audio player ready...

Con la nota riforma del 2014, il C.O.N.I. ha adottato il nuovo Codice della Giustizia Sportiva, apportando un cambiamento radicale sui principi che regolano la Giustizia Sportiva e il relativo processo.
Lo scopo che ha animato la riforma del 2014 è da individuarsi nell’esigenza di fornire una disciplina organica del processo sportivo e quindi di ottenere una giustizia maggiormente celere, più giusta e più trasparente.

Il Codice della Giustizia sportiva, codifica all’art. 2 i “principi del processo sportivo”, tra i quali si evidenziano i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. Ciò determina l’obbligo per le parti e per il giudice di cooperare per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale, nonché l’obbligo del giudice di motivare congruamente le proprie decisioni.
La scelta del Coni di applicare i principi del giusto processo sanciti dall’art. 111 della Costituzione è di vitale importanza, poiché quello che precedentemente poteva essere definito un “procedimento” sportivo, oggi è a tutti gli effetti un “processo” svolto dinanzi agli organi di giustizia.

Alcune Federazioni, tra le quali la FIGC, hanno adottato un proprio Codice della Giustizia Sportiva basandosi sui principi previsti dal Codice CONI del 2014 ed inserendo ulteriori regole e discipline.
Esempio attuale di questi ulteriori principi è, senza dubbio, quello dell’afflittività, codificato dall’art. 44 comma 5 del Codice della Giustizia Sportiva della FIGC.
In virtù di tale principio, la sanzione deve essere necessariamente punitiva. Ciò significa che, quando ad esempio il Giudice valuta un illecito sportivo commesso da una Società iscritta ad un campionato federale, deve stabilire una sanzione proporzionata alla gravità dell’illecito ma comunque afflittiva.
Ne consegue che, se l’illecito commesso dalla Società è di entità tale da giustificare una penalizzazione dei punti in classifica, la relativa sanzione deve essere rilevante e deve arrecare un (giusto) “danno”
Esempio recente dell’applicazione di tale principio è la sanzione comminata nel 2023 nei confronti della Società  Juventus Football Club S.p.A.; la penalizzazione in classifica decisa dal Giudice è stata stabilita al fine di impedire che la società potesse partecipare alle competizioni europee della Champions League e dell’Europa League.

You May Also Like

More From Author