Permesso di costruire illegittimo. Giusto il risarcimento.

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Con la sentenza n. 19 del 29/11/2019, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è pronunciata in merito alla possibilità di un proprietario di agire a titolo di risarcimento del danno nei confronti della Pubblica Amministrazione in virtù dell’illegittimo permesso di costruire da quest’ultima rilasciato e, successivamente, annullato in via giudiziale a causa del giudizio promosso da un vicino.
La questione trae origine dalla concessione da parte dell’Amministrazione del permesso di costruire ad un privato , il quale, in virtù del titolo ottenuto, ha cominciato ad edificare un immobile.
Nelle more della costruzione, un soggetto terzo con proprietà adiacente a quella interessata dal permesso di costruire, si è rivolto al Giudice Amministrativo invocando l’illegittimità del titolo rilasciata dell’Amministrazione ed asserendo la violazione delle norme relative alle distanze minime del Comune.
La Pubblica Amministrazione, infatti, aveva rilasciato il permesso di costruire omettendo di valutare le distanze minime tra il progetto presentato e gli edifici già esistenti, motivo per cui, il giudizio promosso del terzo si è concluso con una sentenza di accoglimento promossa dal TAR.
A causa di ciò, il privato è stato costretto a demolire l’immobile a lavori avanzati, ma, contestualmente, ha promosso una autonoma domanda giudiziale finalizzata a richiedere il risarcimento del danno nei confronti dell’Amministrazione, censurando il comportamento dell’Autorità pubblica che ha adottato un provvedimento discrezionale in violazione della normativa vigente.
Il Giudice Amministrativo inizialmente adito ha formulato all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato il quesito circa la sussistenza e la configurabilità della responsabilità dell’amministrazione per lesione del principio di legittimo affidamento, nel caso in cui la P.A. conceda un permesso di costruire poi annullato in sede giudiziale per vizio di legittimità.

Nel rispondere al quesito posto, l’Adunanza Plenaria ha stabilito un principio di diritto fondamentale: nei rapporti tra privato ed amministrazione inerenti all’esercizio di un potere pubblico,  è configurabile il legittimo affidamento del privato sul corretto esercizio di tale potere autoritativo e sull’operato dell’amministrazione. Pertanto, laddove il potere autoritativo dell’Amministrazione venga esercitato in maniera contraria ai principi di correttezza e buona fede e vi sia lesione del principio di legittimo affidamento, il privato ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno.
In tal senso, dunque, l’adozione di un provvedimento concessorio avvenuta in violazione della normativa comunale, configurerebbe il diritto in capo al privato danneggiato di agire a titolo di risarcimento del danno.
Tuttavia, affinché sia possibile ottenere tale risarcimento, è necessario che il vizio originario non fosse evidente. Non sussiste, quindi, diritto al risarcimento in caso di illegittimità manifeste, perchè è soltanto in tale caso che il privato si affida al potere pubblico dell’Amministrazione.

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