Discrezionalità Tecnica e sindacato del GA. Si pronuncia il TAR Pescara

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Con la sentenza n. 341/2023, il TAR Abruzzo-Sede di Pescara si è soffermato sulla possibilità di sindacare le scelte della Commissione Valutatrice – nominata per lo svolgimento di un concorso pubblico – sui criteri di valutazione da adottare e su cui basarsi.

Difatti, il TAR locale, ritenendo infondate le censure promosse da un partecipante alla selezione che aveva lamentato l’irragionevolezza dei criteri di valutazione decisi dalla Commissione, ha ribadito quanto segue:
per costante ed uniforme giurisprudenza l’attività di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito di una procedura concorsuale è frutto dell’ampia discrezionalità amministrativa di cui è fornita l’organo tecnico per lo svolgimento della propria funzione e si deve escludere che le relative scelte siano assoggettabili al sindacato di legittimità del G.A., impingendo esse nel merito dell’azione amministrativa, salvo che siano icto oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, (…), sicché in assenza di un rilevante scostamento dai detti canoni di coerenza, le scelte operate dalla Commissione appaiono del tutto immuni dai dedotti vizi (ex multis, TAR Lazio, Sez.III, Sent. n. 5327 del 6.5.2021

Il ricorrente in sostanza ha proposto ricorso al TAR asserendo (tra gli altri) che il potere tecnico-discrezionale sia stato esercitato dalla Commissione valutatrice erroneamente. Il TAR non ha condiviso la censura ed ha, invece, sposato un orientamento giurisprudenziale ormai granitico. Come noto, infatti, nell’esercizio dei propri poteri e delle proprie facoltà, la Pubblica Amministrazione esercita quella che viene definita “discrezionalità tecnica”, la quale può essere sindacata dal Giudice Amministrativo soltanto nelle ipotesi in cui la stessa venga esercitata in maniera illogica, irrazionale, irragionevole o arbitraria. Il sindacato sulla discrezionalità tecnica non è quindi “di merito”, bensì di “legittimità”. Il Giudice deve limitarsi a valutare se il potere discrezionale sia stato esercitato in assenza di profili di eccesso di potere o di violazione di norme e/o regolamenti. Dunque, soltanto in caso di decisioni tecniche e discrezionali icto oculi irragionevoli o illogiche – quali ad esempio valutare con un punteggio inferiore un titolo di studio superiore rispetto ad un altro (come nel paradossale esempio di un diploma di istruzione secondaria valutato con un punteggio più alto rispetto ad un titolo di laurea magistrale) – vi è la possibilità di sollecitare il giudizio del TAR e di richiedere l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

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