L’Adunanza Plenaria stabilisce la necessità di restituire il giudizio alla Sezione referente laddove vi siano nuove questioni pregiudiziali da esaminare

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Con l’ordinanza n. 18/2023 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è intervenuta in una controversia che ha visto coinvolte l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’INPS unitamente a Poste Italiane SPA.

L’INPS, con lettera di invito del Gennaio 2022, ha indetto una procedura di gara avente ad oggetto i servizi di raccolta e recapito di “invii postali”, che è stata impugnata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per una asserita violazione  «dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione» di cui all’art. 30 del decreto legislativo 1° aprile 2016, n. 50, nonché degli artt. 49, 56, 102 e 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (T.f.u.e.). Infatti, secondo la Tesi dell’Autorità garante, l’INPS, nel richiedere una estesa copertura diretta del servizio, avrebbe avvantaggiato in modo illecito la s.p.a. Poste italiane, in ragione delle sue grandi dimensioni, e questo avrebbe comportato un effetto indebitamente discriminatorio nei confronti degli altri possibili concorrenti.

Il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso introduttivo promosso dall’Authority, la quale ha, di conseguenza, proposto appello al Consiglio di Stato. Il Giudice di appello ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria in quanto ha rilevato l’esistenza di un possibile «contrasto di giurisprudenza», concernente i principi applicabili nei casi in cui un’Amministrazione (INPS) bandisca una procedura di gara alla quale possa partecipare la s.p.a. Poste italiane.

L’Adunanza Plenaria, investita della decisione, ha pubblicato l’ordinanza n. 18/2023, tramite cui ha deciso di rimettere il fascicolo alla Sezione deferente, poichè, successivamente all’ordinanza di rimessione, le parti hanno prospettato alcune questioni che devono essere necessariamente esaminate in via pregiudiziale, anche ai fini di una eventuale specificazione del quesito posto all’esame della Plenaria.

In sostanza, l’A.P. del Consiglio di Stato ha elaborato i principio per cui “Va disposta la restituzione degli atti alla sezione rimettente qualora, successivamente all’ordinanza di deferimento, le parti prospettino questioni che devono essere esaminate in via pregiudiziale, anche ai fini di una eventuale specificazione del quesito posto all’esame dell’Adunanza plenaria

Pertanto, soltanto una volta che siano state eventualmente vagliate le questioni pregiudiziali, e sia dunque chiaro il quesito da sottoporre all’A.P., la Sezione referente ha la possibilità di esercitare la facoltà prevista dall’art. 99 c.p.a.

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