Tutela urbanistica. La PA può impedire l’insediamento di attività commerciali

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Il TAR Lombardia si è soffermato sul rapporto intercorrente tra le liberalizzazioni del commercio, in conformità alla Direttiva n. 2006/123/Ce e il poteri inibitori dei Comuni per ragioni urbanistiche e di tutela dell’ambiente cittadino.

Con sentenza del 2020, il TAR di Milano ha ribadito la possibilità per la PA di agire inibendo o limitando l’insediamento di attività produttive quali commercio di vendita al pubblico – magazzini a prezzo unico, supermercati, ipermercati ed empori in generale, purchè vi sia un interesse pubblico relativo a questioni ambientali o urbanistiche.

Difatti, sebbene la Direttiva comunitaria relativa all’insediamento delle attività commerciali abbia un rilevante impatto anche sugli atti di programmazione territoriale, va, comunque, considerato che questi ultimi, adottati nell’esercizio del differente potere in materia di pianificazione urbanistica, sono da considerarsi legittimi ove perseguano finalità di tutela dell’ambiente urbano e siano riconducibili all’obiettivo di dare ordine e razionalità all’assetto del territorio.

Dunque, nonostante il principio di libera iniziativa economica sia garantito sia a livello costituzionale che comunitario, la PA ha comunque la possibilità di impedire o limitare talune attività in presenza di motivate esigenze di interesse pubblico, ascrivibili, ad esempio, alla cura dell’ambiente e del territorio.

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