Maternità e assunzione in servizio. La Corte Costituzionale stabilisce l’obbligo di retrodatazione degli effetti giuridici.

Estimated read time 3 min read
Getting your Trinity Audio player ready...

Con la sentenza n. 211/2023, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla decorrenza giuridica del rapporto di lavoro nascente tra le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria che siano state ammesse a partecipare al primo corso di formazione successivo all’assenza dal lavoro per maternità e che, dunque, abbiano sottoscritto il contratto a distanza di diversi anni dagli altri aspiranti con cui hanno partecipato al medesimo concorso.

La questione sollevata dalla sezione II del Consiglio Di Stato riguarda, infatti, la decorrenza giuridica del contratto di lavoro e, nello specifico, se il rapporto lavorativo debba produrre effetti dalla conclusione effettiva del corso di formazione avviato a seguito della conclusione del periodo di maternità (e dunque non il corso di formazione avviato dagli altri concorrenti della selezione), o se debba produrre effetti (retrodatati) identici ai concorrenti che hanno superato il medesimo concorso.

Infatti, è accaduto che – correttamente – l’Amministrazione abbia ammesso la candidata al primo corso di formazione avviato dopo la conclusione del periodo di maternità, il quale, tuttavia, è stato avviato soltanto 12 anni dopo, per i vincitori del concorso successivo.
Dopo aver superato gli esami finali, nonostante il lungo periodo di tempo trascorso, la candidata è stata immessa in ruolo con decorrenza a partire dalla data del giuramento, mentre i concorrenti che hanno vinto il concorso cui l’interessata si è cimentata, avendo siglato un contratto diversi anni prima, si trovavano con una anzianità di servizio molto più elevata.

Il Consiglio Di Stato, rilevando la correttezza del comportamento adoperato dalla PA circa la necessità di consentire alla candidata di partecipare al corso di formazione successivo alla conclusione della gravidanza, ha tuttavia evidenziato come la normativa vigente ed applicabile al caso di specie (artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del d.lgs. n. 443 del 1992) non preveda la retrodatazione della nomina.

Secondo la tesi dalla candidata e del Consiglio di Stato, la mancata retrodatazione degli effetti giuridici del contratto determinerebbe una violazione dei principi nazionali e comunitari in tema di discriminazione sul sesso e in materia di pari opportunità al lavoro.

Per tali ragioni, i Giudici di Palazzo Spada hanno deciso di rimettere la questione alla Corte Costituzionale, la quale dopo una dettagliata analisi della normativa e dei principi nazionali e comunitari, ha stabilito quanto segue: “Il meccanismo della retrodatazione della decorrenza degli effetti giuridici dell’immissione in ruolo è volto proprio a eliminare la penalizzazione delle donne assenti dal corso di formazione per maternità, attraverso il riallineamento, ai soli fini giuridici, della loro data di nomina a quella degli altri vincitori del medesimo concorso. Deve pertanto ritenersi che – nel differire l’immissione in ruolo delle vincitrici del concorso assenti per maternità – le disposizioni censurate determinano un’ingiustificata disparità di trattamento delle donne in ragione della maternità, in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 31 e 37 Cost., poiché compromettono il tempestivo accesso delle donne all’impiego e comportano il rischio di disincentivare la partecipazione al concorso e persino la scelta della maternità.”

Ne consegue, quindi, che secondo il Giudizio della Corte Costituzionale (in linea con l’interpretazione fornita sul caso dal Consiglio Di Stato) “Gli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del d.lgs. n. 443 del 1992 devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi per violazione degli artt. 3, 31 e 37 Cost., nella parte in cui non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria – che abbiano ottenuto l’idoneità al servizio a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all’assenza dal lavoro per maternità – siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza, ai fini giuridici, attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso.

You May Also Like

More From Author