E’ legittimo escludere il raggruppamento per causa escludente di un suo componente? Si pronuncia il CdS.

Getting your Trinity Audio player ready...

Con la recente sentenza n. 6944/2024, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla possibilità di escludere, da una gara aperta, un raggruppamento temporaneo di imprese per causa escludente che riguardi un suo componente, verificatasi prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Secondo il CdS, “Qualora, prima della presentazione dell’offerta, si verifichi una causa escludente in capo ad una delle sue componenti, il raggruppamento temporaneo di imprese è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, in sede di presentazione dell’offerta, la causa escludente e il soggetto che ne è interessato e a comprovare l’estromissione o la sostituzione con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata o l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta“.

Difatti, il Giudice di Palazzo Spada precisa che “Deve presumersi che il raggruppamento conosca la situazione dei propri componenti e presenti una domanda di partecipazione che tenga conto della situazione di ciascuno“, e che, come chiarito dalla disciplina nazionale, l’operatore economico è tenuto a conoscere le cause di esclusione che lo riguardano.

In virtù di tale assunto, se sussiste una causa di esclusione di uno dei componenti non debitamente dichiarata, è legittimo e conforme all’Ordinamento Nazionale e Comunitario l’esclusione dell’intero raggruppamento, a meno che tale mancata dichiarazione non derivi da un errore oggettivamente scusabile.
L’esclusione del gruppo, secondo il CdS, non creerebbe alcuna discriminazione nei confronti dell’O.E.

Proprio sul tema dell’errore scusabile, il Giudice di Palazzo Spada chiarisce che “non basterebbe certo provare il mero fatto storico della “ignoranza”, perché così ragionando si avrebbe una completa deresponsabilizzazione dei raggruppamenti, con aggravio degli adempimenti di gestione delle gare da parte delle stazioni appaltanti e irragionevole regime di favore per i raggruppamenti rispetto agli operatori economici individuali. Piuttosto, andrebbe comprovata la “incolpevole ignoranza”, e cioè che i componenti del raggruppamento hanno fatto ogni sforzo richiesto dalla diligenza professionale per acclarare preventivamente che nessuno dei propri componenti fosse colpito da cause di esclusione.
La suddetta impostazione non solo è foriera di una maggiore efficienza dell’intero sistema ma compulsa una maggiore diligenza anche rispetto ai singoli componenti del raggruppamento, che sono indotti a richiedere le certificazioni da presentare ai partners, così avvedendosi di eventuali ragioni escludenti che possono superare
.”

Come chiarito dal Collegio adito, i principi espressi nella menzionata sentenza si fondano sul rispetto dei principi di parità di trattamento e di autoresponsabilità e impongono al raggruppamento di “non farsi scudo della posizione individuale dei partecipanti allo stesso che hanno ritenuto di non partecipare singolarmente ma di presentare un’offerta unica insieme ad altre soggettività giuridiche, dovendo sopportare le conseguenze della scelta imprenditoriale effettuata“.