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La Corte Costituzionale si è recentemente pronunciata sulla legittimità dell’art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001, il quale consentiva il “ricongiungimento familiare” del lavoratore soltanto presso «una sede di servizio ubicata nella stessa Provincia o Regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa» e non anche presso una sede ubicata nella stessa Provincia o Regione ove è fissata la residenza del nucleo familiare.
La Corte Costituzionale, nel richiamare il principio di ragionevolezza, il quale deve essere il criterio fondamentale per l’introduzione di norme che incidono su assetti fondamentali della vita quotidiana dei cittadini (ossia, per l’appunto, la tutela della famiglia e dei figli), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42bis, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, nella parte in cui si limitava il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici solo alle province o regioni dove lavora l’altro genitore e non anche presso sedi e/o uffici collocati in prossimità della residenza familiare. Questa disposizione, infatti, escludeva automaticamente la possibilità del dipendenti pubblico di ricongiungersi con la propria famiglia nel caso in cui vi fosse divergenza tra il luogo di residenza e il luogo ove lavorava l’altro genitore. Per la Corte Costituzionale, tale norma è incongruente con la sua ratio ed è, quindi irragionevole.
Del resto, il legislatore ha introdotto questo istituto con l’intento di favorire la ricomposizione familiare nei primi anni di vita dei figli e per la Corte Suprema è del tutto irragionevole limitarlo escludendo i luoghi di lavoro collocati nel proprio indirizzo di residenza. Tale irragionevolezza è accentuata anche dal fatto che l’istituto di cui si discute è funzionale per curare il benessere dei minori il quale è tutelato dall’articolo 30 della Costituzione e deve considerarsi prevalente su criteri di mera organizzazione lavorativa.
Per sostenere la propria tesi, la Corte ha richiamato molteplici precedenti giurisprudenziali che evidenziano come le scelte normative debbano sempre rispettare la ragionevolezza e la coerenza con l’obiettivo di promuovere la famiglia e la parità tra genitori.
Ne deriva che, ad avviso del Giudice Supremo, il trasferimento temporaneo DEVE poter avvenire anche verso Province o Regioni dove è fissata la residenza della famiglia, in quanto, soltanto in tal modo, si riesce correttamente a tutelare il benessere del minore e rispettare il chiarissimo dettato dell’art. 30 della Costituzione.
In conclusione, per la Corte Costituzionale, l’art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001 è illegittimo nella parte in cui non si consente in ricongiungimento familiare anche in sedi di lavoro collocate nel territorio ove risiede stabilmente la famiglia.