Verifica dei requisiti e ritardi degli enti certificatori: il T.A.R. Campania contraddice l’ANAC

Il 18 novembre 2024, il T.A.R. Campania, con la sentenza n. 6332, ha preso una posizione che potrebbe modificare il quadro interpretativo sull’interpretazione della normativa riguardante la verifica dei requisiti e i ritardi degli enti certificatori nei procedimenti di appalto pubblico. Il Tribunale amministrativo regionale ha, infatti, contraddetto una posizione espressa in precedenza dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), riguardo agli effetti dei ritardi nelle verifiche tributarie e contributive, e in particolare sulla legittimità dell’aggiudicazione in caso di assenza di tali verifiche.

La posizione dell’ANAC

Come noto, l’ANAC ha espresso un parere consultivo in data 15 novembre 2023 (Pareri nn. 57 e 57 bis) in cui stabiliva che, in assenza della verifica della regolarità fiscale e contributiva (attraverso il DURF, Documento Unico di Regolarità Fiscale), la procedura di gara “rimane ferma”, e che l’aggiudicazione non acquista efficacia fino a quando non viene effettuata tale verifica. Tale posizione si basa sull’art. 17, comma 5, del D.lgs. 36/2023, che prescrive la necessità di accertamenti preliminari sulla regolarità tributaria e contributiva prima di procedere con l’aggiudicazione.

Nel parere, l’ANAC ha ribadito che qualsiasi mancanza in tal senso comprometterebbe la legittimità dell’aggiudicazione, stabilendo che la procedura, in caso di ritardo nelle verifiche, non può procedere fino alla loro conclusione, in chiara contraddizione con il principio di “massima tempestività” che si riflette nel principio del risultato.

La decisione del T.A.R. Campania

Tuttavia, il T.A.R. Campania ha deciso diversamente, stabilendo che la scelta della stazione appaltante di procedere comunque all’aggiudicazione, pur in difetto della verifica preventiva del DURF della mandante, non costituisce una violazione dell’art. 17, comma 5. In particolare, il Collegio ha ritenuto che la decisione dell’ente appaltante fosse legittima, considerando che la stazione appaltante si trovava di fronte a una “situazione peculiare di impasse” dovuta ai ritardi dell’Agenzia delle Entrate nel fornire i necessari certificati, nonostante i plurimi solleciti inviati.

Il T.A.R. ha inoltre sottolineato che la stazione appaltante aveva adeguatamente motivato la sua decisione, e aveva cautelato la propria posizione con l’inserimento di una clausola risolutiva espressa nel contratto. Questa clausola prevedeva che, nel caso in cui i certificati richiesti fossero stati successivamente forniti e contenessero elementi ostativi alla prosecuzione del contratto, il rapporto contrattuale sarebbe stato risolto.

Il principio del risultato

La motivazione principale che ha spinto il T.A.R. a discostarsi dall’interpretazione dell’ANAC è stata l’applicazione del “principio del risultato”, che impone di orientare le azioni delle stazioni appaltanti in modo da garantire la tempestività nell’affidamento e nell’esecuzione del contratto. In questo caso, la stazione appaltante non è stata ritenuta responsabile per i ritardi dovuti a fattori esterni (come i tempi di risposta dell’Agenzia delle Entrate) e ha agito nell’interesse pubblico, cercando di evitare un ulteriore blocco dell’appalto e garantendo comunque l’efficacia della procedura.

Il Collegio ha ritenuto che, seppur vi fosse una carenza procedurale riguardante la verifica dei requisiti, la scelta di procedere con l’aggiudicazione fosse compatibile con il principio di risultato, che spinge a superare le situazioni di stallo e a garantire la continuità delle procedure di gara, evitando che i ritardi burocratici possano compromettere l’andamento dei lavori pubblici e delle commesse.

Conclusioni

La sentenza del T.A.R. Campania solleva un’importante questione interpretativa in relazione alla gestione dei ritardi nei procedimenti di appalto e alla compatibilità con il principio del risultato. Mentre l’ANAC enfatizza il rispetto della normativa e delle verifiche preventivamente stabilite, il T.A.R. ribadisce che la finalità principale degli appalti pubblici deve essere il raggiungimento dei risultati prefissati, anche nel caso in cui ciò comporti il superamento di impasse burocratiche.

Questa divergenza di vedute potrebbe avere un impatto significativo sulla prassi delle stazioni appaltanti, sollevando interrogativi su come conciliare il rispetto delle normative e il bisogno di efficienza nel completamento dei contratti pubblici. L’orientamento del T.A.R. potrebbe infatti portare a una maggiore flessibilità nelle decisioni degli enti appaltanti, anche in presenza di ritardi da parte degli enti certificatori.