Nelle procedure di appalto integrato, la richiesta di presentare il progetto esecutivo all’interno dell’offerta tecnica è in contrasto con le normative e i principi previsti dal Codice dei contratti pubblici. Questo è il chiaro messaggio che arriva dalla delibera n. 506 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvata il 6 novembre 2024, in risposta a un parere di precontenzioso richiesto dal Comune di Lignano Sabbiadoro (UD) riguardo un bando di gara contestato dall’OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica) per la progettazione e realizzazione di lavori in un centro sportivo.
Il parere dell’ANAC chiarisce che, in un appalto integrato, il progetto esecutivo non può essere richiesto come parte dell’offerta tecnica. Il motivo risiede nel fatto che tale progetto costituisce una delle prestazioni oggetto del contratto che verrà stipulato successivamente, non può essere parte integrante della proposta iniziale. Questo sarebbe infatti in contrasto con il principio che vieta la prestazione gratuita dell’opera professionale e, inoltre, potrebbe compromettere il principio di accesso al mercato e la trasparenza nelle gare pubbliche.
Il Codice dei contratti pubblici definisce l’appalto integrato come un contratto “misto”, che unisce la prestazione relativa all’esecuzione dei lavori con quella della progettazione, basata su un progetto di fattibilità tecnico-economica. Pertanto, i partecipanti alla gara devono indicare separatamente l’importo richiesto per la progettazione e quello per l’esecuzione dei lavori. Inoltre, devono dimostrare di possedere le qualifiche adeguate per entrambe le prestazioni. Solo dopo l’aggiudicazione del contratto, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di sviluppare il progetto esecutivo in conformità con le esigenze della stazione appaltante.
Secondo l’ANAC, se la redazione del progetto esecutivo è parte integrante dell’obbligazione contrattuale, non può essere richiesta già in fase di gara. Chiedere la presentazione del progetto esecutivo in sede di offerta tecnica confonderebbe l’oggetto del contratto (la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori) con l’oggetto della selezione, che riguarda la valutazione delle migliori soluzioni tecniche proposte dai concorrenti. Questo creerebbe una situazione in cui i partecipanti alla gara dovrebbero elaborare progetti esecutivi completi, senza un compenso, affrontando oneri economici e temporali ingiustificati.
Inoltre, l’ANAC sottolinea che non vi è alcuna giustificazione per richiedere il progetto esecutivo come parte dell’offerta tecnica sulla base della necessità di comprendere la profondità delle modifiche proposte dai concorrenti. Secondo la normativa, il progetto esecutivo è un elemento da sviluppare dopo l’aggiudicazione del contratto, non un componente della gara.
Con questa delibera, l’ANAC ribadisce il principio che le procedure di appalto devono garantire la corretta applicazione del Codice dei contratti pubblici, evitando pratiche che possano ostacolare l’accesso al mercato e compromettere la trasparenza nelle gare pubbliche.
Fonte: ANAC, Delibera n. 506 del 06/12/2024