Il Principio di Rotazione nei Servizi alla Persona: Come si Applica agli Affidamenti Sottosoglia secondo l’Art. 128 del Codice dei Contratti Pubblici

Il principio di rotazione, previsto dal Codice dei contratti pubblici, è stato oggetto di dibattito in relazione all’affidamento dei servizi sociali, in particolare per quanto concerne i contratti sotto soglia. Recentemente, un caso riguardante il mancato invito di un gestore uscente a una procedura negoziata per l’affidamento di servizi sociali ha sollevato interrogativi circa l’applicabilità di tale principio. Il gestore uscente ha impugnato l’esclusione, invocando la violazione del principio di rotazione e dei diritti di partecipazione alla gara. Il caso ha portato a una riflessione sul trattamento dei servizi alla persona e sull’effettiva applicazione delle normative europee e nazionali.

La Sentenza del T.A.R. Catania e la Questione della Rotazione

La questione sollevata dal gestore uscente si fonda sulla presunta violazione dell’articolo 128 del D.Lgs. 36/2023, che disciplina le modalità di affidamento dei servizi sociali. In particolare, la cooperativa ritiene che l’amministrazione avrebbe dovuto rispettare il principio di rotazione, invitando anche il gestore uscente a partecipare alla procedura di gara. Tuttavia, l’ANAC e la giurisprudenza interpretano il principio di rotazione in modo diverso, soprattutto per quanto riguarda i contratti relativi ai servizi sociali.

Il T.A.R. Catania, in una recente sentenza, ha trattato un caso simile, ma la decisione è stata sospesa dal Consiglio di Stato, il quale ha fissato un’udienza per gennaio 2025 per la trattazione del merito. Nel frattempo, è emerso che l’art. 128 del Codice costituisce una deroga all’impianto normativo generale, escludendo esplicitamente i contratti di servizi sociali sottosoglia dall’applicazione del principio di rotazione. In altre parole, l’articolo 128 non prevede un obbligo esplicito di rotazione per questi affidamenti, in considerazione delle specificità del settore sociale.

La Deroga al Principio di Rotazione: Motivazioni e Implicazioni

L’art. 128 del Codice dei contratti pubblici, infatti, consente alle amministrazioni di applicare modalità di affidamento più flessibili per i servizi sociali, tenendo conto delle esigenze di continuità e qualità dei servizi, spesso legati a utenti vulnerabili o in condizioni di svantaggio. La scelta di non applicare rigorosamente il principio di rotazione, come avviene per altri tipi di contratti pubblici, trova giustificazione nelle difficoltà operative e nelle istanze di liberalizzazione provenienti dal settore. La relazione illustrativa del Codice sottolinea che, nel caso dei servizi sociali, la rotazione potrebbe non essere sempre applicabile, specialmente quando si tratta di piccole realtà locali o di continuità nell’erogazione di servizi vitali per le comunità.

La tesi avanzata dalla ricorrente, secondo cui l’art. 128 avrebbe dovuto prevedere una deroga esplicita al principio di rotazione, appare infondata. La scelta legislativa, infatti, non ha ritenuto necessario un riferimento specifico, considerando che il principio di rotazione, di norma applicabile agli affidamenti pubblici, può essere derogato in situazioni particolari come quella dei servizi sociali. L’articolo 128, pur non facendo esplicito riferimento alla rotazione, stabilisce comunque delle linee guida generali per l’affidamento dei contratti sociali, che vanno interpretate in armonia con le direttive europee e con le finalità di inclusione e di tutela sociale.

Il Caso della Scelta degli Operatori Economici (OE)

Un altro aspetto del caso riguarda la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata. La ricorrente ha contestato l’assenza di criteri chiari e predefiniti per l’invito delle cooperative sociali, accusando l’amministrazione di aver agito in modo arbitrario. Tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto adeguata la motivazione dell’amministrazione, che ha scelto gli operatori tra quelli iscritti all’Albo delle Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico, rispettando le normative previste dall’art. 50 del Codice.

Questa modalità di selezione, sebbene possa apparire meno trasparente rispetto ad altre pratiche di gara, si allinea con le peculiarità del settore dei servizi sociali, dove il coinvolgimento di operatori già accreditati e con esperienza diretta sul campo può garantire maggiore efficienza e qualità nel servizio erogato. La critica alla scelta degli OE non ha quindi trovato supporto nella normativa, che consente una certa discrezionalità nella selezione, purché rispettino i principi di accessibilità, qualità e continuità del servizio.

Conclusioni

Il principio di rotazione non si applica in modo rigido ai contratti per i servizi sociali sotto soglia, come confermato dalla recente giurisprudenza e dall’interpretazione del Codice dei contratti pubblici. L’art. 128, infatti, prevede una deroga che riconosce le specifiche esigenze del settore sociale, in linea con le direttive europee che promuovono la qualità, l’accessibilità e la continuità dei servizi. Sebbene il gestore uscente non abbia diritto automatico a partecipare alla procedura, la vicenda solleva importanti interrogativi sulla necessità di un bilanciamento tra la libertà di scelta dell’amministrazione e i principi di trasparenza e accesso al mercato.

La discussione su questi temi, particolarmente rilevante in vista delle future interpretazioni e applicazioni del Codice, evidenzia la complessità delle dinamiche relative ai servizi sociali, che richiedono un’attenzione particolare alle esigenze delle categorie vulnerabili e ai modelli di affidamento più adatti a garantire la continuità e la qualità dell’assistenza.