L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha chiarito, con una delibera approvata il 28 novembre 2024, che la gestione in proroga per oltre due anni del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani contrasta con la normativa vigente, i principi comunitari e diverse disposizioni giuridiche stabilite dalla stessa ANAC. L’atto si inserisce nel contesto di un procedimento di vigilanza condotto dall’Autorità su un importante Comune della Calabria, avviato a seguito di un esposto che segnalava irregolarità nel processo di affidamento del servizio.
Il controllo si è concentrato su due affidamenti che l’ANAC ha ritenuto privi di motivazioni valide e giustificabili, in quanto non supportati da circostanze di estrema urgenza, imprevedibili o oggettivamente estranee all’amministrazione. In particolare, l’Autorità ha osservato che le proroghe erano state disposte senza rispettare le modalità procedurali che garantiscono la concorrenza tra gli operatori, come previsto dalla legge. Durante il confronto con l’ANAC, l’amministrazione comunale aveva giustificato l’adozione delle proroghe come necessarie per continuare a garantire il servizio essenziale, mentre non era più possibile indire una gara autonomamente a causa della nuova organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti a livello regionale, che richiedeva l’attesa per l’individuazione di un gestore unico.
Tuttavia, dopo un’analisi approfondita, ANAC ha concluso che le necessità esposte dal Comune non rappresentavano eventi eccezionali e imprevedibili, come invece richiesto dalla legge per giustificare una proroga. In particolare, l’Autorità ha evidenziato che il secondo affidamento tramite procedura negoziata non poteva essere motivato come una situazione di emergenza, dato che i ritardi e le problematiche legate alla riorganizzazione del sistema rifiuti erano già evidenti prima della sua attivazione. Lo stesso discorso vale per la proroga tecnica, che ANAC ha ritenuto anch’essa illegittima, sia per il suo legame con un affidamento già considerato illegittimo, sia per i ritardi imputabili all’amministrazione, che aveva commesso errori nella preparazione degli atti di gara.
L’ANAC ha inoltre osservato che entrambe le volte in cui il Comune ha proceduto con procedura negoziata senza bando, è stato violato il principio di concorrenza, che impone la selezione di almeno cinque operatori economici, anche in caso di urgenza. In questo contesto, l’Autorità ha richiamato la giurisprudenza che stabilisce che le proroghe degli appalti, per essere compatibili con il diritto europeo e le necessità ad esso sottese, devono essere eccezionali e giustificate da ragioni oggettive estranee all’amministrazione, e non devono essere interpretate in modo estensivo.
Infine, l’ANAC ha invitato il Comune a interrompere immediatamente la gestione in proroga del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e a prendere provvedimenti per evitare il ripetersi delle illegittimità riscontrate. L’Autorità ha chiesto all’amministrazione di adottare, quanto prima, gli atti necessari per garantire che la futura gara venga condotta nel pieno rispetto della legge e dei principi di trasparenza e concorrenza.