Il Decreto Correttivo recentemente introdotto nel Codice dei Contratti Pubblici, approdato in Gazzetta Ufficiale, ha apportato significative modifiche per migliorare la trasparenza e la sicurezza nelle procedure di affidamento. Tra le innovazioni più rilevanti spicca l’inserimento di un nuovo comma 5 bis nell’articolo 35, che introduce un aspetto fondamentale per la tutela della privacy: la gestione e il consenso al trattamento dei dati attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE).
FVOE e Riservatezza: Il Nuovo Impianto Normativo
Il fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), strumento già previsto dall’articolo 24 del Codice, rappresenta un elemento cruciale per il controllo della veridicità delle dichiarazioni e dei requisiti degli operatori economici partecipanti a gare d’appalto. Con l’introduzione del comma 5 bis all’articolo 35, la verifica che le Stazioni Appaltanti devono effettuare sui partecipanti alla gara diventa ancora più precisa, ma si intreccia anche con la protezione dei dati personali, garantendo il rispetto della privacy dei lavoratori e degli operatori.
In effetti, molte delle informazioni richieste per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione – come la situazione penale o l’esistenza di eventuali procedimenti giuridici – coinvolgono direttamente la sfera personale dei soggetti coinvolti, come le persone fisiche che operano all’interno della società partecipante. In questo contesto, il trattamento dei dati diventa un aspetto sensibile che non può essere eseguito senza l’esplicito consenso dell’interessato.
Il Consenso Esplicito: Un Passaggio Cruciale
La novità principale del comma 5 bis riguarda l’obbligo di consenso esplicito al trattamento dei dati, che deve essere acquisito in sede di presentazione dell’offerta. L’operatore economico deve fornire, insieme all’offerta, il suo assenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, così da permettere alla stazione appaltante e agli enti concedenti di verificare il possesso dei requisiti richiesti dal Codice dei Contratti. Inoltre, il trattamento dei dati deve avvenire nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, in particolare delDecreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).
Le Conseguenze del Mancato Consenso
Un aspetto fondamentale e spesso sottovalutato riguarda le conseguenze legate al mancato consenso. Il Codice stabilisce chiaramente che se un operatore economico non fornisce il suo assenso al trattamento dei dati, la Stazione Appaltante non può procedere alla verifica dei requisiti e, di conseguenza, l’affidamento dell’appalto non può essere effettuato. Questo punto viene ribadito nell’articolo 17, comma 5, del Codice dei Contratti, che evidenzia come la proposta di aggiudicazione sia subordinata alla verifica del possesso dei requisiti da parte dell’operatore economico.
Aspetti Operativi: Dove e Come Acquisire il Consenso
L’acquisizione del consenso è chiaramente delineata dal Decreto. La dichiarazione di assenso deve essere resa contestualmente alla presentazione dell’offerta, come parte integrante della documentazione da allegare. Questo implica che gli operatori economici siano consapevoli dell’importanza di fornire il consenso esplicito al trattamento dei dati già nella fase iniziale della gara.
Inoltre, la disposizione stabilisce che il consenso debba essere acquisito anche nelle procedure di affidamento diretto, ad esempio, per contratti di importo inferiore ai 40.000 euro. In questi casi, la dichiarazione potrebbe essere inserita nell’autocertificazione tradizionale, prevista dal DPR 445/2000, che sostituisce il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) in caso di affidamenti diretti.
Esempio Pratico di Dichiarazione di Consenso
Per chiarire ulteriormente gli aspetti operativi, un esempio pratico di come potrebbe essere formulata la dichiarazione di consenso è il seguente:
“Ai sensi dell’art. 35, co. 5 bis del Codice dei contratti, il sottoscritto dichiara il proprio consenso al trattamento dei propri dati tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico disciplinato all’articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all’articolo 99 del codice dei contratti, nonché per le altre finalità previste dal codice medesimo. Dichiara, inoltre, di essere consapevole che il mancato assenso al trattamento dei dati non consente alla Stazione appaltante di disporre l’affidamento dell’appalto, in quanto la medesima non potrà procedere ad effettuare i necessari controlli sull’affidatario dell’appalto, come prescritto dalla normativa in materia”.
Conclusioni: Maggiore Trasparenza e Tutela della Privacy
L’introduzione del comma 5 bis all’articolo 35 del Codice dei Contratti Pubblici rappresenta un passo importante nella direzione di una maggiore trasparenza nelle gare pubbliche, ma anche una tutela per la privacy degli operatori economici e dei loro dipendenti. La possibilità di trattare i dati personali esclusivamente con il consenso esplicito degli interessati garantisce un equilibrio tra la necessità di verificare il possesso dei requisiti e il rispetto dei diritti individuali.
L’adozione di queste modifiche segnala un cambiamento importante, con la consapevolezza che i controlli sui partecipanti agli appalti non devono compromettere la loro riservatezza, ma anzi, devono rispettare rigorosamente le normative in materia di protezione dei dati. La corretta gestione di questo processo è, quindi, essenziale per garantire procedure di appalto sicure, trasparenti e rispettose dei diritti degli operatori economici.