L’Ambito di Applicazione della Legge 49 del 2023 e del Codice dei Contratti Pubblici. Un Contrasto Apparente
La Legge 49 del 2023, incentrata sull’equo compenso, ha suscitato dibattiti interpretativi soprattutto riguardo la sua applicabilità ai contratti di appalto. Questo articolo si concentra sulla tesi della compatibilità tra la normativa sull’equo compenso e la disciplina degli appalti pubblici, analizzando il contrasto apparente tra la legge 49 e il Codice dei Contratti Pubblici, con particolare riferimento alla differenza tra i contratti di appalto e i contratti d’opera intellettuale.
L’Ambito Applicativo della Legge 49 del 2023
La Legge 49 del 2023 definisce l’ambito di applicazione nell’art. 2, facendo riferimento ai “rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale” di cui all’articolo 2230 del Codice Civile. Secondo alcuni, questa disposizione escluderebbe l’applicabilità della legge ai contratti di appalto, considerando che l’appalto implica l’organizzazione di un’impresa, distinto dal contratto d’opera. Tuttavia, un’interpretazione più accurata del testo non esclude il contratto di appalto, poiché il riferimento all’art. 2230 non intende limitare l’ambito alla sola prestazione intellettuale, ma indica un tipo di attività per cui sono previsti compensi minimi.
L’art. 1 della Legge 49 del 2023 stabilisce che la disciplina si applica anche ai professionisti che esercitano in forma societaria, suggerendo che la legge potrebbe riguardare anche i contratti di appalto professionale. L’approccio puramente civilistico, che limita l’applicabilità della legge solo ai contratti d’opera, appare riduttivo, in quanto non tiene conto dell’organizzazione societaria che si fonda sull’organizzazione dei mezzi, proprio come negli appalti.
L’Ambito Applicativo del Codice dei Contratti Pubblici
Nel contesto dei contratti pubblici, l’interpretazione secondo cui l’appalto, regolato dall’art. 1655 del Codice Civile, esclude i contratti di opera professionale non regge alla luce della definizione di appalto nel Codice del 2023. Il Codice dei Contratti Pubblici si riferisce all’“appalto” in senso più ampio, includendo tutti i contratti onerosi per la prestazione di servizi, forniture o lavori, senza limitarsi alla struttura tradizionale dell’appalto civile. L’ambito di applicazione non si sovrappone quindi al solo contratto di appalto civile, ma include qualsiasi prestazione remunerata che risponda a un interesse pubblico.
Se il legislatore avesse voluto escludere i contratti d’opera professionale, avrebbe specificato tale esclusione, come accade per la rappresentanza legale giudiziale, esclusa esplicitamente dalle norme sul Codice.
Gli Elementi Teleologici
Un altro aspetto che viene discusso è la finalità della disciplina dell’equo compenso. Secondo la tesi della incompatibilità, la legge si propone di tutelare il professionista dal committente forte, ma si sostiene che questa “debolezza” scomparirebbe nel caso degli appalti, poiché in quest’ultimo si darebbe per scontata una libera contrattazione tra le parti. Tuttavia, questo approccio non tiene conto della realtà degli appalti pubblici, dove le amministrazioni definiscono le condizioni contrattuali e limitano la negoziazione economica.
Inoltre, la tesi sulla serialità della prestazione, che afferma che la tutela dell’equo compenso si applica solo a rapporti contrattuali ripetitivi, non trova riscontro nel dato normativo. Il Codice dei Contratti Pubblici regola anche gli “accordi quadro”, che possono essere considerati come contratti seriali, ma non giustifica l’esclusione dell’equo compenso per tutti i contratti professionali.
Dopo il Correttivo
Il correttivo del Codice dei Contratti Pubblici, modificando l’art. 8, ha introdotto un riferimento specifico alla normativa sull’equo compenso, chiarendo che le modalità previste dall’art. 41 si applicano solo alle prestazioni d’opera intellettuale relative ai servizi tecnici. Sebbene ciò risolva i dubbi sull’applicabilità della legge 49 del 2023 ai servizi tecnici, rimane aperto il problema dell’estensione della legge agli altri servizi professionali soggetti al Codice.
Le Critiche al Sistema dell’Equa Ribassabilità
Il sistema dell’equa ribassabilità, introdotto dal correttivo, ha sollevato critiche relative alla limitazione della concorrenza economica. La normativa, che prevede una concorrenza sul prezzo solo per una parte del corrispettivo (il 35%) e limita il punteggio economico, è vista da alcuni come una restrizione della competizione sul prezzo. Tuttavia, tale restrizione è compatibile con le direttive europee, che consentono la limitazione della concorrenza in nome della qualità del servizio, un aspetto essenziale nel settore dei servizi professionali.
Il Dubbio di Compatibilità con il Diritto Europeo sulle Tariffe Minime
Infine, vi è il timore che la fissazione di tariffe minime possa contraddire la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che consente tariffe minime solo per tutelare l’interesse pubblico generale. Tuttavia, come affermato in precedenza, la fissazione dei minimi ha lo scopo di garantire la qualità del servizio e non solo di tutelare i professionisti. La fissazione di un compenso equo è, infatti, una condizione necessaria per la qualità della prestazione richiesta.
Conclusioni
In sintesi, la legge 49 del 2023 si applica anche ai contratti di appalto pubblici, pur con le modifiche apportate dal correttivo. La limitazione della concorrenza economica introdotta dal correttivo, seppur criticata, risulta compatibile con gli obiettivi di qualità del servizio e tutela del professionista. Tuttavia, permangono incertezze sull’applicabilità della legge ai servizi professionali non tecnici e sull’interazione tra le disposizioni europee e le normative nazionali in materia di tariffe minime.