Gare d’appalto e punteggi premiali: quando la disponibilità di un ufficio può fare la differenza

Tar Piemonte, Sez. I, 13/03/2025, n. 495 : affronta la questione dell’attribuzione di punteggi premiali nelle gare d’appalto in relazione alla disponibilità preesistente di una sede operativa nel territorio interessato. Il tema è cruciale per garantire l’equità nelle procedure di gara, evitando distorsioni concorrenziali che favoriscano indebitamente alcuni operatori rispetto ad altri.

Disponibilità della sede operativa: requisito di esecuzione o di partecipazione?

Uno degli aspetti centrali riguarda la distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione. La giurisprudenza ha chiarito che la disponibilità di una sede operativa non può essere considerata un requisito di partecipazione, in quanto ciò restringerebbe indebitamente l’accesso alla gara a soggetti che non dispongono già di un ufficio nel territorio. Tuttavia, può essere richiesto come requisito di esecuzione, ovvero un impegno da soddisfare successivamente alla firma del contratto.

Attribuzione del punteggio premiale e vincoli normativi

Alcune stazioni appaltanti prevedono punteggi premiali per gli operatori economici che già possiedono una sede operativa nel territorio dell’appalto. Questo criterio è giustificato dalla volontà di garantire una maggiore efficienza operativa e una riduzione dei costi logistici. Tuttavia, la giurisprudenza ha stabilito che tale criterio non deve discriminare gli operatori non locali, i quali devono avere la possibilità di ottenere il medesimo punteggio dichiarando un impegno formale ad attivare una sede operativa entro un termine prestabilito.

Possibili criticità e impatti sulla concorrenza

L’attribuzione di punteggi premiali per la sede operativa solleva alcune criticità:

  • Rischio di distorsione della concorrenza: favorire chi già possiede un ufficio potrebbe penalizzare gli operatori provenienti da altre aree, riducendo la competitività della gara.
  • Principio di parità di trattamento: tutte le imprese devono avere la possibilità di ottenere lo stesso punteggio premiale, anche mediante l’impegno a istituire una sede futura.
  • Limiti costituzionali e normativi: la giurisprudenza si è più volte espressa contro misure che, di fatto, creano vantaggi ingiustificati per alcune imprese, violando i principi di libera concorrenza e trasparenza.

Conclusione

La sentenza conferma che l’attribuzione di punteggi premiali legati alla sede operativa è legittima solo se non costituisce un vantaggio esclusivo per gli operatori già presenti nel territorio. Per garantire equità, le stazioni appaltanti devono permettere anche ad aziende senza sede locale di ottenere lo stesso punteggio, a condizione che si impegnino formalmente ad attivarne una. Questo bilanciamento permette di incentivare la presenza locale senza alterare la concorrenza.