Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), attraverso il Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici, ha recentemente fornito chiarimenti in merito all’obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di ricorrere a stazioni appaltanti qualificate per l’affidamento di lavori finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Quesito posto:
Un Comune non capoluogo di provincia e non qualificato ai sensi dell’art. 62 del Codice dei Contratti Pubblici deve appaltare lavori di importo inferiore a 500.000 euro finanziati con fondi PNRR. Dopo il termine del 30 giugno 2024, previsto dall’art. 1, comma 1, del D.L. 32/2019 (come prorogato dal D.L. 215/2023), può il Comune procedere autonomamente alla gara o è tenuto a rivolgersi a una stazione appaltante qualificata?
Risposta del MIT:
Il MIT ha chiarito che, per gli affidamenti relativi al PNRR/PNC, era stato introdotto un regime temporaneo di qualificazione specifico per le stazioni appaltanti, volto a favorire l’aggregazione delle amministrazioni aggiudicatrici e a garantire la tempestività degli affidamenti. Questo regime è stato prorogato fino al 30 giugno 2024. A partire dal 1° luglio 2024, le disposizioni sulla qualificazione previste dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici si applicano anche agli appalti finanziati dal PNRR/PNC.
Implicazioni per i Comuni non capoluogo:
Di conseguenza, dal 1° luglio 2024, i Comuni non capoluogo di provincia che non possiedono la qualificazione richiesta non possono più procedere autonomamente all’affidamento di lavori, nemmeno per importi inferiori a 500.000 euro finanziati con fondi PNRR. Tali Comuni devono necessariamente ricorrere a una stazione appaltante qualificata, in conformità con l’art. 62 del Codice dei Contratti Pubblici.
Riferimenti normativi:
- Articolo 62 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023): Disciplina la qualificazione delle stazioni appaltanti, stabilendo i requisiti necessari per l’affidamento e l’esecuzione di contratti pubblici.
- Decreto-Legge 32/2019, Articolo 1, Comma 1: Ha introdotto disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, prevedendo termini specifici per l’applicazione di determinate misure.
- Decreto-Legge 215/2023: Ha prorogato il termine previsto dal D.L. 32/2019 fino al 30 giugno 2024, estendendo il regime temporaneo di qualificazione per le stazioni appaltanti.
Conclusione:
L’interpretazione fornita dal MIT sottolinea l’importanza per i Comuni non capoluogo di provincia di adeguarsi alle disposizioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti entro il 1° luglio 2024. Questo adeguamento è fondamentale per garantire la conformità alle normative vigenti e per poter procedere all’affidamento di lavori finanziati dal PNRR in modo autonomo. In assenza di tale qualificazione, sarà obbligatorio avvalersi di stazioni appaltanti qualificate, al fine di assicurare la corretta gestione e l’efficacia nell’utilizzo dei fondi pubblici destinati allo sviluppo infrastrutturale.