Appalti pubblici, prima guida del TAR Lazio al nuovo Codice: cosa cambia davvero per imprese e PA

Con la sentenza n. 7201/2025, il TAR Lazio offre un primo e significativo contributo interpretativo sul nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), così come modificato dal “Correttivo” (D.Lgs. n. 209/2024). La pronuncia, relativa a una gara per la manutenzione della segnaletica autostradale dal valore di oltre 15 milioni di euro, si concentra su tre snodi cruciali per gli operatori economici e le stazioni appaltanti: l’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), l’obbligo di dettaglio delle spese generali e le condizioni per la verifica dell’anomalia dell’offerta.

1. CCNL: conta l’impegno, non l’applicazione immediata

Sul primo punto, il TAR ha respinto il motivo di ricorso con cui l’impresa seconda classificata contestava l’indicazione da parte dell’aggiudicataria del CCNL metalmeccanico anziché quello edile, come previsto dalla lex specialis. Il Collegio ha valorizzato il principio espresso dall’art. 11 del nuovo Codice, secondo cui l’operatore può indicare un contratto diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, purché garantisca l’equivalenza delle tutele (comma 3).

Determinante è risultato, ai fini dell’aggiudicazione, l’impegno formale assunto dall’impresa a rispettare in fase esecutiva il CCNL indicato dalla stazione appaltante (comma 4). Secondo il TAR, tale impegno è pienamente legittimo e coerente con i principi di proporzionalità e sostanzialità del nuovo impianto normativo. L’applicazione immediata del contratto collettivo non è quindi condizione essenziale, se è chiaro e vincolante l’impegno a conformarsi successivamente.

2. Spese generali: obbligo solo se previsto nella documentazione di gara

Anche il secondo motivo di ricorso – relativo all’omessa indicazione analitica delle spese generali – è stato rigettato. La ricorrente riteneva che la mancata specificazione comportasse l’automatica esclusione dell’offerta. Tuttavia, il TAR ha ribadito che l’obbligo dichiarativo deve essere commisurato a quanto stabilito nella lex specialis. In questo caso, la documentazione di gara richiedeva solo l’indicazione dei costi della sicurezza aziendale in un apposito modello (“VOA_W_03”), senza menzionare l’obbligo di dettagliare le spese generali.

Il Collegio ha quindi sottolineato come la richiesta di requisiti o documentazione non previsti espressamente nella disciplina di gara risulterebbe lesiva del principio di legalità e trasparenza, fondamentali nell’affidamento dei contratti pubblici.

3. Verifica dell’anomalia: necessaria la doppia soglia

Il terzo punto affrontato dalla sentenza riguarda le condizioni per l’attivazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 110 del nuovo Codice. Il TAR ha chiarito che la verifica è obbligatoria solo se l’offerta supera contemporaneamente i nove decimi del punteggio massimo previsto sia per l’offerta tecnica che per quella economica.

Nel caso esaminato, l’impresa aggiudicataria aveva ottenuto 63,41 punti su 70 nella valutazione tecnica, ma solo 23,73 su 30 in quella economica. Poiché non erano soddisfatte entrambe le soglie, la stazione appaltante ha agito correttamente nel non attivare la verifica. La pronuncia contribuisce così a delimitare in modo chiaro l’ambito di applicazione di questo importante istituto di controllo.

Conclusioni

La sentenza del TAR Lazio n. 7201/2025 si configura come un orientamento interpretativo di rilievo per l’applicazione concreta del nuovo Codice dei contratti pubblici. In particolare, essa afferma:

  • La legittimità dell’indicazione di un CCNL diverso da quello previsto nella lex specialis, purché accompagnata da un impegno vincolante ad applicare quello corretto in fase esecutiva;
  • L’obbligo di dettagliare le spese generali solo quando esplicitamente richiesto dalla documentazione di gara;
  • L’obbligatorietà della verifica dell’anomalia solo in presenza del superamento congiunto delle soglie previste per i punteggi tecnico ed economico.

Questi chiarimenti favoriscono un’interpretazione sostanziale e coerente con i principi di semplificazione e proporzionalità, cardini della riforma del settore dei contratti pubblici. La pronuncia potrebbe costituire un importante riferimento operativo per le future applicazioni del Codice da parte di stazioni appaltanti e operatori economici.