1. Contesto normativo
- Art. 12 D.L. 47/2014 consentiva di partecipare a gare senza SOA per categorie scorporabili, purché l’esecuzione fosse affidata in subappalto a impresa qualificata. Tale norma è stata abrogata dal Codice attuale.
- Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e il “Correttivo” (D.Lgs. 209/2024) ora richiedono la qualificazione diretta in tutte le categorie SOA, comprese quelle scorporabili, senza eccezioni.
2. Che cosa cambia
- L’abrogazione reintroduce l’obbligo di qualificazione diretta per ogni categoria SOA prevista dal bando.
- Non si può più partecipare alla gara con l’intenzione di realizzare direttamente prestazioni in categorie per cui non si possiede la SOA.
3. Il “subappalto necessario” oggi
Il subappalto necessario resta ammesso per sopperire alla carenza di qualificazione, secondo la giurisprudenza e ANAC:
- ANAC (delib. 332/2022) conferma che i requisiti professionali mancanti possono essere integrati tramite subappalto necessario.
- Consiglio di Stato: l’istituto, atteso a integrazione del requisito, vale anche se non previsto dal bando, purché dichiarato in fase di offerta.
- Servizio giuridico MIT (3 giugno 2025) ha chiarito che il subappalto necessario rimane valido nonostante l’abrogazione: soddisfa il principio di risultato e non è impedito per le categorie scorporabili.
Pertanto, oggi:
- Si può partecipare con SOA limitata alla categoria prevalente, indicando la volontà di subappaltare le categorie scorporabili non qualificate.
- Serve dichiarazione esplicita nel DGUE, distinguendo chiaramente tra subappalto facoltativo e necessario.
4. Condizioni imprescindibili per il subappalto necessario

5. Sostenibilità pratica
- Partecipazione ampliata: favorisce le PMI, permettendo di candidarsi con qualifiche minime e appoggiarsi a terzi specialisti .
- Rispetto della trasparenza: l’obbligo di dichiarazione e le verifiche dalle stazioni appaltanti garantiscono correttezza e parità di trattamento.
- Rischi residuali: una catena troppo lunga di sub-subappalto (a cascata) può diluire responsabilità e controllo, ma resta ammessa (art. 119) salvo limiti specificati dal bando.
Conclusione
Anche dopo l’abrogazione dell’art. 12/2014, il subappalto necessario è un istituto tuttora valido e funzionale, a patto che:
- Si possieda la SOA per la categoria prevalente.
- Si dichiari esplicitamente l’intenzione di subappaltare per coprire carenza qualificatoria.
- Si scelga un subappaltatore qualificato.
- Si rispetti l’obbligo di autorizzazione e trasparenza previsto dal Codice.
In sintesi, il panorama attuale richiede maggiore rigore nella gestione della qualificazione, ma non preclude alle imprese la possibilità di cooperare tramite subappalto qualificato per accedere a gare con categorie specialistiche.