1. Contesto normativo e quesito posto al MIT
L’art. 108, comma 7 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) stabilisce che, “al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti attribuiscono un punteggio premiale alle imprese che attestano il possesso dei requisiti di cui all’art. 46‑bis del Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006)”, anche tramite autocertificazione.
Il dubbio interpretativo sollevato era se tali criteri premiali si applicassero solo agli appalti di lavori, servizi e forniture con posa in opera (come indicato dall’art. 57, comma 2‑bis e Allegato II‑3), oppure se rientrassero anche negli appalti di forniture semplici.
🏛️ 2. Parere MIT n. 3636/2025
Con il parere n. 3636 del 23 giugno 2025, il Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT ha chiarito che:
- L’art. 108, comma 7 è di portata generale, senza limitazioni sulla tipologia di appalto;
- Pertanto, deve applicarsi a tutte le procedure basate sull’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), inclusi gli appalti di forniture semplici.
- Resta esclusa l’applicazione solo nei casi in cui si usi il criterio del minor prezzo.
📋 3. Quadro normativo di riferimento
Normativa
Descrizione
Art. 108, comma 7 – D.Lgs. 36/2023
Prevede punteggi premiali per imprese con certificazione o misure di parità di genere.
Art. 46‑bis – D.Lgs. 198/2006
Identifica le certificazioni o politiche di parità, inclusione e conciliazione vita-lavoro come meritevoli di premialità.
Art. 57, comma 2‑bis – D.Lgs. 36/2023
Specifica criteri premiali per lavori, servizi e forniture con posa in opera, ma non limita la generalità dell’art. 108
Allegato II‑3 – D.Lgs. 36/2023
Consente criteri premiali secondo principi di proporzionalità e non discriminazione.
🎯 4. Interpretazione orientata al principio di uguaglianza
Il MIT ha adottato una lettura sistematica e teleologica, in linea con il principio costituzionale di uguaglianza. Escludere i fornitori semplici dalle misure di parità sarebbe contro la ratio della norma.
Conseguenze:
- Applicazione dei criteri premiali in tutte le gare OEPV, anche quelle di forniture semplici.
- Non applicabilità solo nei casi di aggiudicazione per minor prezzo.
✅ 5. Implicazioni pratiche per le stazioni appaltanti
Le stazioni appaltanti dovranno:
- Inserire i criteri premiali di parità di genere in tutti i bandi OEPV, compresi gli appalti di forniture;
- Valutare i punteggi premiali già nella fase di progettazione;
- Evitare interpretazioni restrittive o formali che possano risultare discriminatorie o illegittime.PD
🔍 6. Conclusione
Il parere del MIT n. 3636/2025 segna un importante passo avanti verso l’inclusione nei contratti pubblici, consolidando l’obbligo di includere criteri premiali per la parità di genere in ogni gara basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa.
Questo segnale conferma una maggiore integrazione della sostenibilità sociale nel settore degli appalti pubblici, promuovendo un approccio più equo e inclusivo nella selezione delle imprese.