La recente attenzione mediatica attorno al caso Raoul Bova ha portato alla luce una questione giuridica sempre più attuale nell’era digitale: ladiffusione non autorizzata di contenuti privati — come messaggi vocali, fotografie o video — tramite i social network.
Al di là del fatto di cronaca, è importante comprendere cosa prevede l’ordinamento italiano in materia di tutela della riservatezza e dell’immagine, analizzando i riferimenti normativi più rilevanti.
1. Art. 10 Codice Civile – Tutela del diritto all’immagine
Secondo l’art. 10 c.c., “qualora l’immagine di una persona o dei suoi congiunti sia stata esposta, pubblicata o messa in commercio fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è consentita dalla legge, o con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei suoi congiunti, l’autorità giudiziaria può ordinare la cessazione dell’abuso e disporre il risarcimento del danno”.
In altri termini, pubblicare una fotografia o un video di una persona senza il suo consenso, specialmente se tale pubblicazione comporta un danno all’onore, alla reputazione o alla vita privata, è un illecito civile. La persona offesa ha diritto a chiedere la rimozione del contenuto e un risarcimento economico.
2. Articoli 96 e 97 Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941)
Questi due articoli stabiliscono i limiti alla pubblicazione dell’immagine altrui:
- L’art. 96 stabilisce che il ritratto di una persona non può essere esposto o messo in commercio senza il suo consenso.
- L’art. 97, tuttavia, prevede delleeccezioni, come la notorietà del soggetto ritratto, la necessità di giustificare un interesse pubblico o la partecipazione a eventi di cronaca.
Tuttavia, anche in caso di personaggio noto, non è mai lecito diffondere contenuti che appartengono alla sfera privata (es. un messaggio vocale inviato in una chat privata o una foto scattata in ambito domestico), salvoconsenso esplicito.
3. Art. 15 della Costituzione – Libertà e segretezza della corrispondenza
L’art. 15 della Costituzione Italiana sancisce che “la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”, e ogni limitazione può avveniresoltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria.
Nel contesto digitale, questo principio si applica anche a messaggi vocali, chat, e contenuti privati trasmessi tramite applicazioni come WhatsApp, Telegram, Messenger, ecc. Registrare o diffondere una conversazione privata senza consenso rappresenta una violazione costituzionale, oltre che un illecito civile e penale.
4. Art. 616 Codice Penale – Rivelazione del contenuto di corrispondenza
L’art. 616 c.p. punisce chiunque, senza essere parte legittima, prende cognizione del contenuto di una corrispondenza (inclusi messaggi vocali e chat) e lo rivela, pubblica o diffonde.
Il reato si configura anche quando:
- L’accesso alla corrispondenza è avvenuto in modo lecito (ad esempio, ricevendo un messaggio vocale), ma la diffusione avviene senza consenso;
- Si inoltra a terzi un contenuto ricevuto inambito privato.
La pena prevista è la reclusione fino a un anno o la multa fino a 516 euro, aumentata se dal fatto deriva un danno alla persona.
Diffondere ≠ Condividere legittimamente
Molti utenti pensano che, una volta ricevuto un contenuto (es. un vocale o una foto), sia lecitoinoltrarlo o condividerlo. Ma questo è giuridicamente falso: ogni contenuto che riguarda una sfera privata è tutelato da riservatezza, e il consenso dell’interessato è sempre necessario per qualsiasi tipo di diffusione.
Il fatto che una persona sia nota non implica il diritto di entrare nella sua sfera privata. La giurisprudenza, anche recente, ha più volte ribadito che non esiste un “diritto di cronaca gossip” che giustifichi la violazione della privacy.
Cosa può fare chi subisce una violazione
Chi si trova vittima della diffusione non autorizzata di contenuti privati può:
- Sporgere querela per violazione della corrispondenza e della privacy (art. 616 c.p. e art. 10 c.c.);
- Chiedere la rimozione immediata del contenuto alla piattaforma (Instagram, TikTok, X, ecc.);
- Richiedere un risarcimento del danno subito;
- Agire civilmente per lesione del diritto all’immagine.
Conclusione
Il caso Raoul Bova dimostra quanto sia facile oggi violare la sfera privata di una persona attraverso l’uso improprio dei social. Ma la legge è chiara: foto, vocali, chat e video privati sono protetti. La loro diffusione senza consenso costituisce una violazione della legge civile, penale e costituzionale.
Essere consapevoli dei limiti legali è fondamentale per evitare comportamenti che possono avere gravi conseguenze giuridiche, anche se nati con leggerezza. In caso di dubbi o violazioni, è sempre consigliato rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto della privacy o diritto dell’informazione.