Verifica dell’interesse culturale: il termine previsto dall’art. 12, comma 10 del Codice dei beni culturali non è perentorio

(Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 agosto 2025, n. 6980)

Il Consiglio di Stato ha stabilito che il termine previsto dall’art. 12, comma 10, del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)—che oggi dispone una scadenza di90 giorni per la conclusione del procedimento di verifica dell’interesse culturale, rispetto ai precedenti 120 giorninon ha carattere perentorio. Conseguentemente, il ritardo nella conclusione dell’istruttoria non comporta conseguenze giuridiche immediate, né è configurabile il silenzio-assenso, nemmeno paradossalmente, in assenza di esito nei termini stabiliti.

In particolare, la decisione evidenzia come l’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990 escluda espressamente l’applicazione del “silenzio significativo” nei procedimenti relativi al patrimonio culturale.

Contesto normativo: art. 12 Codice dei beni culturali

L’art. 12 del Codice prevede che:

  • Beni (mobili o immobili) realizzati da autori non viventi da più di 70 anni sono sotto tutela cautelare fino alla verifica dell’interesse culturale.
  • Il Ministero, d’ufficio o su richiesta, procede a verificare l’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico sulla base di criteri uniformi.
  • Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni, termine introdotto dal recente adeguamento normativo (precedentemente era di 120 giorni).

Implicazioni pratiche per gli appalti e i processi decisionali

  • Nessun automatismo sanzionatorio verso l’amministrazione in caso di ritardo. Il mancato rispetto del termine non produce effetti automatici quali l’esito negativo o silenzio-assenso.
  • È tuttavia possibile che il privato interessato adotti azioni giudiziarie, come la diffida o il ricorso al TAR, qualora il termine sia superato senza pronuncia, sebbene ciò non sia espresso nel caso affrontato dal Consiglio di Stato.
  • Il regime di tutela cautelare continua a valere fino all’effettiva conclusione della verifica, con possibili limitazioni su interventi edilizi, alienazioni o contributi, in linea con l’art. 21 del Codice.

In sintesi

Aspetto

Dettaglio

Termine procedimentale

90 giorni, non perentori (prima era 120 giorni)

Comportamento dell’inerzia

Nessun silenzio-assenso; il ritardo è giuridicamente neutro

Effetti pratici

Rimangono vincoli fino alla pronuncia; possibilità di ricorso giurisdizionale


Questa pronuncia del Consiglio di Stato chiarisce che, pur essendo previsti tempi certi per la conclusione della verifica dell’interesse culturale, questi non sono tassativi. L’approccio resta improntato alla tutela del patrimonio, non alla sanzione procedurale automatica.