Nel panorama normativo italiano relativo agli appalti pubblici, uno dei temi più discussi riguarda la classificazione dei servizi di architettura e ingegneria rispetto ai “servizi ad alta intensità di manodopera”. Recentemente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), attraverso il suo Supporto giuridico, ha chiarito la questione con un parere molto atteso (n. 3688 del 02/10/2025). Vediamo cosa dice e che implicazioni ha.
1. Il quesito: quando un servizio è “alta intensità di manodopera”?
Il quesito posto era il seguente: i servizi di architettura e ingegneria possono essere considerati servizi ad alta intensità di manodopera? In particolare, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023, per i servizi ad alta intensità di manodopera è prevista una limitazione della componente prezzo nelle gare fino al 30 %. Ma per i servizi d’architettura e ingegneria di importo superiore a 140.000 €, dove si applica l’OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), è possibile elevare la quota del prezzo oltre quel 30 % – magari fino al 70 %?
2. La risposta del MIT: una distinzione netta
Il MIT conferma che i servizi di architettura e ingegneria non rientrano tra i servizi ad alta intensità di manodopera. La ragione è che tali servizi sono di natura intellettuale, non esecutiva.
- I “servizi ad alta intensità di manodopera”, come definito nell’allegato I.1 del Codice dei contratti, sono quei contratti per i quali il costo della manodopera incide per il 50 % o più sull’ammontare complessivo del corrispettivo.
- Al contrario, i servizi di architettura/ingegneria – essendo professionalmente rilevanti e caratterizzati da contenuto progettuale, creativo e decisionale – non possono essere trattati come pura “manodopera” calcolabile in ore e costo orario.
In altri termini: non ha senso “tarare” una gara di progettazione come se fosse un appalto di lavoro manuale, perché le attività non sono equiparabili.
3. Implicazioni per i bandi e le gare
Alla luce di questo orientamento:
- Nelle gare di ingegneria e architettura, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) rimane obbligatorio per importi superiori a 140.000 € (escluse IVA). Il criterio deve privilegiare il migliore rapporto tra qualità e prezzo, non il massimo ribasso del prezzo.
- Il MIT richiama il comma 15-bis dell’art. 41 del Codice, che stabilisce che la quota del prezzo deve essere “prezzo fisso” per il 65 % dell’importo posto a base di gara, mentre il restante 35 % può essere soggetto a ribasso da parte dell’offerente.
- Per importi inferiori a 140.000 €, il comma 15-quater consente riduzioni percentuali su corrispettivi prefissati (allegato I.13), purché in misura non superiore al 20 %, nel rispetto del principio del compenso equo (art. 8, comma 2 del Codice).
Quindi, non solo non si può imporre che la componente prezzo superi la soglia del 30 %, ma neanche si può concentrare gran parte della valutazione su quella componente, come se fosse una gara per servizi “esecutivi”.
4. Perché questo chiarimento conta
- Per gli studi di architettura e ingegneria, è una tutela contro forme di “riduzionismo” delle proprie competenze: non possono essere svalutate come mera manodopera.
- Per le stazioni appaltanti, è un monito a progettare bandi che valutino la qualità e la complessità progettuale, non solo il prezzo.
- Infine, il chiarimento contribuisce all’allineamento con le pronunce giurisprudenziali del Consiglio di Stato e del CGA, che già avevano distinto i servizi “intellettuali” da quelli “materiali” nelle gare pubbliche.
5. Qualche spunto critico e futuro
Restano, naturalmente, domande aperte:
- In quale misura le stazioni appaltanti rispetteranno questo orientamento nella pratica?
- Quali criteri tecnici effettivi verranno previsti nei bandi per bilanciare qual è la “parte tecnica” e quanto debba pesare la valutazione del prezzo?
- Potrebbero emergere interpretazioni divergenti in sede regionale o amministrativa che mettano in discussione la rigidità della distinzione?
In ogni caso, il parere del MIT costituisce una pietra miliare per ribadire che l’architettura e l’ingegneria non sono “manodopera qualificata” bensì servizi professionali complessi, e che non possono essere assoggettati al regime delle gare per servizi ad alta intensità di manodopera.
