Illegittimo escludere automaticamente un candidato sottoposto ad accertamento penale

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Il Consiglio Di Stato si è recentemente soffermato sulla legittimità dell’esclusione di un candidato da una procedura concorsuale a causa della mera pendenza di un procedimento penale.

La controversia trae origine dal provvedimento con cui il Ministero della Giustizia ha escluso un candidato dal 180° Corso di formazione allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria. Il Giudice adito in primo grado dal privato ha accolto il ricorso, sostenendo, in sintesi, che la mera pendenza di un procedimento penale, in assenza di qualunque vaglio dell’autorità giudiziaria sulla responsabilità dell’indagato, non giustifica l’automatismo espulsivo e impone all’amministrazione un apprezzamento autonomo dei fatti.

Il Ministero ha impugnato la sentenza del Giudice di prime cure presso il Consiglio di Stato, il quale, definendo la questione, ha sostanzialmente confermato la decisione assunta in primo grado.

Per il CDS, infatti, il provvedimento originario del Ministero “è affetto da palese irragionevolezza e travisamento dei fatti poiché la mancanza del requisito della condotta incensurabile viene fondata sulla mera pendenza del procedimento penale in assenza di qualunque accertamento del fatto addebitato e di qualunque vaglio del giudice penale in ordine all’effettiva commissione del reato da parte del candidato, difettando finanche l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero”.

Ma vi è di più. Difatti, per il supremo organo della giustizia amministrativa, “L’esclusione dal concorso, senza riserve e con carattere di definitività, per mancanza del requisito della condotta incensurabile sulla base della mera pendenza del procedimento penale si pone in contrasto con i principi costituzionali già innanzi richiamati e non è conforme ai parametri di logicità, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa, oltre che ai principi espressi dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.

Da ultimo, il Giudice adito, riprendendo una risalente pronuncia, ha ribadito il principio per cui  “la pendenza di un procedimento penale a carico di un partecipante ad un concorso per l’arruolamento nelle forze armate, in coerenza con la presunzione di innocenza sancita dall’art. 27 cost., non può fondare alcuna valutazione negativa circa il possesso delle qualità morali e di condotta del candidato, così da giustificarne l’esclusione, ma semmai può costituire unicamente una circostanza che induce all’ammissione con riserva dell’aspirante, essendo comunque compito dell’amministrazione di vigilare sull’esito di siffatto procedimento (sez. IV, 7 novembre 2001, n.5729)”.

In conclusione, il Consiglio Di Stato ha ribadito che la mera pendenza di un procedimento a carico di un candidato ad una selezione concorsuale non può essere motivo di automatica esclusione dello stesso.

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