Il CdS si pronuncia sulla legittimità della nomina del dirigente straniero

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Nel 2018 è stata sottoposto all’attenzione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato il quesito circa le legittimità della nomina a Dirigente dalla Pubblica Amministrazione di un cittadino straniero, in quanto il D.P.C.M. n. 174/94 prevede, per gli incarichi dirigenziali, la c.d. “riserva di nazionalità”.
La questione sorge a seguito della nomina a Direttore di un celebre museo lombardo di un cittadino austriaco, effettuata dall’allora Ministro dei Beni Culturali, circostanza che ha determinato l’avvio di un procedimento dinanzi al giudice competente ad opera di un cittadino italiano interessato all’incarico.

Quest’ultimo, infatti, ha adito il giudice invocando il rispetto del D.P.C.M. n. 174/94, il quale prevede la “riserva di nazionalità” per gli incarichi dirigenziali dell’Ordinamento statale ed asserendo, dunque, l’illegittimità della nomina a Direttore di un museo di un cittadino straniero.
L’Adunanza Plenaria, ricostruendo la normativa interna e quella comunitaria, ha sostanzialmente ritenuto che il ruolo di Direttore di Museo non sia una figura apicale nell’apparato amministrativo, motivo per cui limitare l’eventuale nomina ai soli cittadini italiani configurerebbe la violazione dell’art. 45 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, il quale sancisce il principio fondamentale di libera circolazione dei lavoratori sul territorio dell’UE.

Per tale ragione, la disciplina nazionale invocata dal ricorrente italiano sarebbe in contrasto con la normativa comunitaria, nella misura in cui si impedisce in assoluto al cittadino straniero di accedere a talune posizione, senza preventivamente effettuare una valutazione circa le reali competenze previste dal ruolo.
In conclusione, l’Adunanza Plenaria ha stabilito che: “deve ritenersi che l’articolo 1, comma 1, lettera a) del d.P.C.M. 174 del 1994 e l’articolo 2, comma 1 del d.P.R. 487 del 1994, laddove impediscono in modo
assoluto la possibilità di attribuire posti di livello dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato a cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea, risultino insanabilmente in contrasto con il paragrafo 4 dell’articolo 45 del TFUE e che, in assenza di possibili interpretazioni di carattere adeguativo, debbano
essere disapplicati

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