La PA è onerata al recupero ambientale in assenza del responsabile

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Nella sentenza del TAR Napoli, sez. V, 13/03/2023, n.1644 è stata fatta chiarezza in materia ambientale sulla responsabilità della messa in sicurezza di emergenza di un bene.
Qualora non fosse stato individuato il responsabile o non fossero stati effettuati lavori volti alla messa in sicurezza di emergenza, le opere di recupero dell’ambiente devono essere realizzati dall’amministrazione competente, anche se il proprietario stesso del sito o soggetti interessati non abbiano provveduto.
A sua volta l’Amministrazione può rivalersi sul proprietario nei limiti del valore dell’area bonificata: tuttavia se la rivalsa non andrà a buon fine, sarà sempre l’amministrazione ad esercitare le garanzie che gravano sul terreno da mettere in sicurezza.
Tale chiarimento è stato necessario in quanto il d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ Ambiente) era di difficile comprensione dato che l’art. 245 in riferimento alle procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, viene usato il termine “interessati non responsabili” per indicare sia il proprietario del bene che il gestore dell’ area; invece, l’art. 243, d.lgs. n. 152/2006, in materia del recupero delle spese sostenute in danno, stabilisce che il diritto di rivalsa spetti solo al proprietario del bene, può esercitare tale diritto “nei confronti del responsabile dell’ inquinamento per le spese sostenute e per l’ eventuale maggior danno subito”

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