Limite di età e ruoli “artistici” presso le Forze dell’Ordine. Si pronuncia il Consiglio di Stato

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Con sentenza del 2022, il Consiglio di Stato è tornato ad affrontare l’annosa questione relativa all’apposizione del limite di età quale requisito di partecipazione ai concorsi pubblici nelle Forze dell’Ordine.

La controversia portata all’attenzione del Giudice di Palazzo Spada ha riguardato un candidato intenzionato a partecipare al Concorso Pubblico per il ruolo di “Direttore della Banda Musicale dell’Esercito” che, essendo stato escluso in virtù di sopraggiunti limiti di età, ha adito il Giudice Amministrativo lamentando una ingiusta disparità di trattamento.

Infatti, nel bandire la procedura abilitativa, l’Amministrazione ha previsto tra i requisiti di partecipazione quello sancito dall’art. 944, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 – che prevede un limite di età massimo di 40 anni – ed ha impedito all’aspirante, quale candidato ultraquarantenne, di poter partecipare.

Il TAR adito in primo grado ha accolto il ricorso presentato dal professionista escluso e avverso tale decisione, il Ministero della Difesa ha proposto appello su cui si è pronunciato il Consiglio di Stato.

Il Supremo Giudice Amministrativo, nel dirimere la questione, ha dapprima descritto il quadro normativo di riferimento, sia in relazione alla Direttiva 2000/78 CE che al Codice dell’Ordinamento Militare, per poi concludere ribadendo la tesi espressa già in primo grado dal TAR e cioè che l’apposizione del limite di età di 40 anni per l’accesso al concorso di Direttore della Banda Musicale dell’Esercito sia contraria ai principi dell’ordinamento.

In effetti, è principio noto che la la Direttiva 2000/78 CE abbia vietato ogni forma di discriminazione legata anche all'”ageismo”, a meno che – soprattutto per ciò che concerne le Forze Armate o altri ruoli di impatto sociale come i Vigili del Fuoco – tale discriminazione non sia giustificata dallo svolgimento di attività particolarmente significative per il fisico del lavoratore.
Il caso in questione, vertendo su un ruolo “artistico”, per il Consiglio di Stato deve essere risolto sancendo l’illegittimità dell’apposizione del suddetto limite e questo, secondo il Giudice di Palazzo Spada, anche perchè il ruolo di Direttore della Banda Musicale, essendo apicale nell’apparato dell’Esercito, deve essere ricoperto da soggetti con comprovata esperienza (e dunque anzianità).

In conclusione, per il Consiglio di Stato l’art. 944 del D.P.R. 90/2010, non contemperando il limite di età di 40 anni, con apposite ragionevoli deroghe ed elevazioni, comporta una ingiustificata discriminazione per l’età, in contrasto, quindi, con la disciplina della Direttiva 78/2010, da cui consegue la disapplicazione della disciplina incompatibile con quella europea e la illegittimità del bando.

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