Legittima la sanzione inflitta alla Rai? Si pronuncia il TAR

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Con una recentissima sentenza, il TAR del Lazio si è pronunciato in merito al ricorso promosso dalla Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A avverso il provvedimento con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) le ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 175.143,00, poiché, durante lo svolgimento del 73esimo Festival di Sanremo sarebbe stata effettuata pubblicità occulta finalizzata a promuovere l’utilizzo di un noto Social Network.

Infatti, è accaduto che durante lo svolgimento del 73 esimo Festival celebrativo della canzone italiana, a cui, come di consueto, hanno partecipato personaggi noti del mondo dello spettacolo o dell’intrattenimento, nella qualità di ospiti o co-conduttori, siano state espletate attività “promozionali” di un noto Social Network in assenza di specifici accordi commerciali.

A seguito di tale fatto, l’Autorità Garante ha avviato una istruttoria per accertare “la riconoscibilità del messaggio promozionale” e per “accertare se il fornitore del servizio di media audiovisivo abbia effettivamente adottato tutti gli accorgimenti necessari a consentire ai telespettatori di distinguere agevolmente tale comunicazione commerciale dal contenuto editoriale”.

All’esito dell’istruttoria, l’Autorità ha stabilito che l’attività promozione espletata durante lo svolgimento del Festival in questione che è stato seguito da milioni di italiani fosse effettivamente da ascrivere a “pubblicità occulta” e, per tale ragione, ha irrogato una sanzione pecuniaria alla RAI.
La sanzione è stata tempestivamente impugnata dinanzi al TAR del Lazio in un giudizio che ha visto coinvolti anche alcune associazioni dei consumatori-

Il Collegio adito, dopo aver ricostruito la vicenda, ha ritenuto legittima la sanzione irrogata nei confronti della RAI da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per pubblicità occulta al noto Social Network durante il festival di Sanremo, poiché non è possibile negare la natura promozionale del messaggio separando l’obiettivo editoriale (aumento del numero dei telespettatori) dall’effetto promozionale – mascherato al pubblico – che ha assicurato sia alla Rai sia al social una vicendevole utilità, legata alle finalità tipiche della pubblicità televisiva.

In definitiva, il TAR ha ritenuta legittima la sanzione irrogata dall’Autorità per la realizzazione di pubblicità occulta durante lo svolgimento del 73esimo Festival di Sanremo

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