Modifica legislativa e giudizio pendente al TAR. Qual è il rapporto?

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Il TAR delle Marche si è soffermato sul rapporto intercorrente tra un giudizio promosso e pendente dinanzi al Giudice amministrativo, con il quale un ricorrente ha censurato una norma per asserita violazione della Carta Costituzionale, e una sopravvenuta modifica legislativa che ha di fatto eleminato il possibile contrasto costituzionale.

Infatti, è accaduto che due diversi Enti promotori nella difesa dei diritti degli animali abbiano impugnato la delibera di una Giunta Regionale finalizzata al controllo della fauna del territorio, in quanto contraria ad una norma costituzionale, nella parte in cui sono stati inclusi dalla Regione soggetti “inabilitati” (cacciatori) a svolgere tali attività di controllo.
La delibera regionale, secondo le opinioni dei ricorrenti sarebbe stata anche viziata da difetto di motivazione e di istruttoria, perchè non avrebbe tenuto conto della reale situazione di fatto del territorio e delle opinioni fornite dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

Tuttavia, è accaduto che una modifica della legge vigente abbia proprio incluso i cacciatori tra i soggetti abilitati ad esercitare il controllo sulla fauna del territorio.
A causa di ciò, è venuta meno l’eccezione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti rispetto al parametro fornito 117 comma 2 della Costituzione.

Ne è conseguito che, secondo il Giudice marchigiano “Va dichiarata improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la censura incentrata sulla violazione di norme costituzionali, qualora sopraggiunga una modifica legislativa che superi le censure di incostituzionalità originariamente prospettate“.

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