Nuovo Codice dei Contratti Pubblici. I nuovi principi.

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Come noto, con il D.Lgs. 36/2023 del 31 marzo 2024, è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

L’obiettivo perseguito dal legislatore nella menzionata riforma ha riguardato la semplificazione e la razionalizzazione delle procedura di appalto, in modo tale da stimolare la concorrenza e svolgere gare con la massima trasparenza.

Nel nuovo codice dei contratti pubblici, richiamando quanto previsto nella Carta costituzionale e nella L. 241/1990, sono stati introdotti nuovi principi basati cardine che, secondo il legislatore, dovrebbero permettere lo svolgimento di procedure più celeri, trasparenti e concorrenziali.


Tra le novità introdotte, si distingue sicuramente il principio del RISULTATO, secondo cui le S.A. devono operare con massima tempestività e migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza. Come chiarito anche dall’ANAC, tale principio opera nel premiare colui che compia una certa azione per il raggiungimento di un obiettivo prefissato. Il Principio di Risultato “veicola” il potere discrezionale dell’Amministrazione, la quale, nell’esercizio delle proprie facoltà e nel rispetto dei limiti di legge, deve sempre operare per perseguire il risultato.

Strettamente connesso al principio del risultato, vi è il principio di FIDUCIA, secondo cui è imposto alla Stazione Appaltante e agli Operatori Economici di operare, nel pieno dei propri poteri e facoltà, sempre in un’ottica di fiducia reciproca. Tale principio opera, quindi, reciprocamente tra le parti e, nella ratio del legislatore, dovrebbe favorire e valorizzare l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, le valutazioni e le scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
Tra gli aspetti più significativi del principio di fiducia vi è la questione relativa alla responsabilità dell’operatore per “colpa grave”, la quale si verifica soltanto laddove l’agente compia atti in “Violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza.” Non si verifica mai colpa grave quando la violazione o l’omissione sia stata determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

Altro principio inserito nella novella legislativa è quello dell’accesso al mercato che ricalca i fondamentali principi amministrativi della concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza e proporzionalità. Come chiarito dall’ANAC infatti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Altri principi inseriti nel nuovo codice appalti riguardanti la fase di gara, sono quelli di buona fede e di tutela dell’affidamento, solidarietà e sussidiarietà orizzontale, cui si aggiungono i principi di auto-organizzazione amministrativa e di autonomia contrattuale, con espresso divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito.

Tra i principi introdotti dal legislatore, ve ne sono alcuni che operano nella fase post-aggiudicazione e di conduzione del contratto, quale i principi di conservazione dell’equilibrio contrattuale. Quest’ultimo opera nel caso in cui, in fase di esecuzione contrattuale, si verifichino circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto. In tale caso, la parte svantaggiata che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Inoltre, il legislatore ha inserito il principio di applicazione dei contratti collettivi di settore; vi è, dunque, l’obbligo per l’O.E. di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Da ultimo, con una clausola di rinvio, il nuovo codice degli appalti ha previsto un espresso richiamo alla L. 241/1990 (da cui ha ripreso l’obbligo di individuazione dell’Organo RUP) e alle norme del codice civile.

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