La stazione appaltante ha recentemente avviato, tramite la piattaforma telematica Sintel, una “indagine esplorativa per il servizio di analisi del parametro legionella negli impianti idrici e di condizionamento per il periodo di 12 mesi”, per un valore complessivo di 35.000 euro (IVA esclusa). Tuttavia, alcune criticità legate al processo di affidamento diretto procedimentalizzato sono emerse, suscitando l’attenzione degli operatori economici e della giurisprudenza.
Prima Notazione: La Questione della Durata dell’Affidamento Un primo aspetto da considerare riguarda la durata del contratto. Perché non affidare il servizio per almeno 3 anni, magari con opzioni, così da evitare la reiterazione annuale della procedura e il conseguente rischio di incorrere in problematiche legate alla rotazione? La piattaforma Sintel rivela che negli ultimi tre anni la stazione appaltante ha ripetutamente avviato procedure annuali analoghe. In una prospettiva di ottimizzazione e gestione a lungo termine, sarebbe stato preferibile prevedere un affidamento di durata pluriennale, per garantire maggiore continuità e, soprattutto, evitare complicazioni nell’applicazione del principio di rotazione.
Seconda Notazione: L’Errore nei Criteri di Valutazione La stazione appaltante ha scelto di utilizzare il criterio del “minor prezzo” per l’affidamento, senza però esplicitare adeguatamente i criteri di valutazione e comparazione delle offerte. Un operatore economico ha richiesto chiarimenti in merito, domandando dettagli sulla ripartizione del punteggio tra componente tecnica e economica, ma la risposta della stazione appaltante non è stata sufficientemente chiara. In una procedura come quella in questione, sarebbe stato preferibile fornire una comunicazione chiara e trasparente, specificando che l’indagine di mercato non prevedeva criteri di aggiudicazione definitivi. L’assenza di tale chiarezza ha portato a una situazione di incertezza che ha sollevato il ricorso di un operatore economico, posizionatosi al decimo posto nella graduatoria, che ha contestato l’affidamento del servizio al gestore uscente, nonostante quest’ultimo non avesse presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il Giudizio del TAR Lombardia: Affidamento Direttamente Procedimentalizzato Il T.A.R. Lombardia, con la sentenza n. 3592 del 10 dicembre 2024, ha accolto il ricorso, rilevando che la procedura adottata, pur formalmente classificabile come “affidamento diretto”, presentava aspetti procedimentali che legittimavano un più rigoroso rispetto delle regole di selezione. La stazione appaltante, infatti, si è autovincolata alla trasparenza e alla parità di trattamento tra i concorrenti, ma ha successivamente modificato i criteri di selezione in corso d’opera, utilizzando una griglia di valutazione qualitativa senza averla mai previamente esplicitata. Questo ha comportato una violazione del principio di trasparenza e una modifica delle regole di selezione, compromettendo la legittimità della procedura.
Terza Notazione: Le Trappole dell’Indagine di Mercato Un’altra osservazione importante riguarda l’uso dell’indagine di mercato come strumento per eludere la rotazione. Sebbene l’indagine di mercato possa essere una pratica legittima, farla esclusivamente per aggirare la rotazione può portare a risultati problematici. In effetti, come sottolineato dalla giurisprudenza, bypassare la rotazione attraverso una procedura “procedimentalizzata” non è mai una strategia raccomandabile, né tanto meno una soluzione efficiente. Vi sono metodi più adeguati per negoziare le migliori condizioni contrattuali, senza rischiare di violare principi fondamentali della contrattualistica pubblica.
Quarta Notazione: L’Interesse ad Agire In ambito processuale, il Collegio ha riconosciuto l’interesse ad agire del ricorrente, ma ha precisato che l’affidamento diretto non costituisce una “procedura” formale, e quindi non conferisce un diritto specifico di partecipazione. Pertanto, il ricorso si è limitato a ripristinare la legalità, senza fornire al ricorrente una reale possibilità di partecipare alla procedura, in quanto non vi è un diritto di partecipazione garantito dal ricorrente stesso.
Quinta Notazione: Conclusioni ContrapposteUn caso simile trattato dal T.A.R. Milano ha portato a una conclusione opposta, con il Collegio che ha validato l’affidamento diretto in una situazione analoga. Ciò dimostra che, sebbene l’affidamento diretto dovrebbe essere un procedimento semplice e snello, presenta comunque insidie e trappole che le stazioni appaltanti devono saper evitare. La discrezione nell’applicazione delle regole di gara, in particolare la gestione dei criteri di selezione, richiede grande attenzione per evitare errori procedurali che possano inficiare la legittimità dell’intero procedimento.
In conclusione, il caso in esame evidenzia l’importanza di un’approfondita attenzione ai dettagli procedurali nelle procedure di affidamento diretto. La trasparenza, la parità di trattamento e l’osservanza dei principi di buona fede e fiducia sono essenziali per garantire la legittimità del processo e la sua corretta conclusione.