Impugnazione della lex specialis: il chiarimento del TAR Toscana

Il TAR Toscana ha riaffermato che l’interesse a ricorrere contro la lex specialis di gara non si limita alla mera speranza di vincere l’appalto, ma include pure un interesse strumentale: ottenere la ripetizione della gara, se le clausole risultano illegittime o inique già al momento della pubblicazione del bando .

🕒 Decorrenza del termine per impugnare

L’atto impugnato è decadenziale: il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla pubblicazione della lex specialis (art. 120 c.p.a.). Laddove la struttura del bando introduca clausole tali dafalsare la concorrenza o impedire a tutti i concorrenti una corretta formulazione dell’offerta – come l’omissione dei costi della sicurezza o dati essenziali per il calcolo dell’offerta – il bando deve essere impugnato subito, senza attendere l’aggiudicazione .

📌 Distinzione tra interessi “sostanziale” e “strumentale”

Il TAR ha specificato che se l’impresa non agisce in vista di un’aggiudicazione che reputa possibile secondo regole legittime, ma intende solo ottenere la ripetizione della gara con clausole corrette, il suo interesse è strumentale. In questi casi, l’interesse giuridico non viene meno, pur essendo limitato allacelebrazione di una nuova procedura .

🛡️ Clausole immediatamente impugnabili

Sono esempi di clausole da impugnare immediatamente:

  • mancata indicazione dei costi della sicurezza o dei criteri ambientali minimi (CAM) in capo a tutti i concorrenti
  • termini troppo strettioneri sproporzionati o requisiti vaghi/discordanti che pregiudicano la corretta formulazione dell’offerta
  • clausole che distorcono il confronto concorrenziale, ad esempio mettendo a confronto offerte non omogenee

📌 Cosa non può essere sancito con i chiarimenti

Il TAR Toscana ha anche ribadito, con riferimento alla lex specialis, che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante:

  • non possono restringere la platea dei partecipanti né aggiungere requisiti rispetto a quanto stabilito in partenza ;
  • se non apportano una vera “interpretazione autentica” ma solo una spiegazione, non si può impugnare soltanto quella, ma va contestata l’intera lex specialis .

✅ Implicazioni pratiche

  • Anche chi non partecipa alla gara può impugnare la lex specialis, se illegittima: l’azione serve ad ottenere una gara più equa .
  • L’impugnazione deve essere tempestiva: dopo 30 giorni è perduta, anche se si attende l’esito della gara .
  • Le clausole più criticabili sono quelle cheimpediscono una formulazione consapevole dell’offerta o distorcono la par condicio tra i concorrenti.

🔎 Conclusione

Il TAR Toscana conferma che la lex specialis integra il tentativo di regolare in modo trasparente e concorrenziale l’appalto: quando ciò non avviene, l’interesse a ricorrere sussiste già “ex ante” e impone una immediata impugnazione, senza attendere l’aggiudicazione. Questo principio rafforza l’efficacia delle tutele giurisdizionali a difesa di una competizione corretta fin dal momento di pubblicazione del bando.