Appalti pubblici e antimafia: chiarimenti, soglie e obblighi alla luce del parere MIT 3582/2025

Premessa

Il contrasto alle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici è uno dei pilastri della normativa italiana in materia di contratti. L’obiettivo è impedire che imprese legate alla criminalità organizzata possano accedere a risorse pubbliche, compromettendo legalità, concorrenza e qualità dei servizi.

In questo contesto si inseriscono le verifiche antimafia, disciplinate dal D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), obbligatorie per le stazioni appaltanti quando il valore dell’appalto supera determinate soglie.

Con il parere n. 3582 del 23 giugno 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito un chiarimento fondamentale che impatta direttamente sulle attività quotidiane delle PA: per stabilire se serve la documentazione antimafia, conta l’importo effettivo del contratto aggiudicato, non quello inizialmente stimato a base di gara.


🔍 Cosa prevede la normativa: le soglie

Il riferimento normativo principale è l’art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011, che distingue due principali livelli di controllo:

  • Comunicazione antimafia: obbligatoria per contratti da 150.000 a 1.000.000 di euro (servizi e forniture) o fino a 5 milioni (lavori pubblici).
  • Informazione antimafia: necessariasopra queste soglie, con controlli più approfonditi da parte delle Prefetture.

Entrambe le verifiche vengono acquisite tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) o tramite richieste dirette alla Prefettura, e devono riguardare l’impresa e i soggetti rilevanti (es. titolari, soci, amministratori).


📝 Il punto controverso: base d’asta o importo finale?

Fino al recente parere MIT, nella pratica si verificavano due interpretazioni:

  1. Alcune stazioni appaltanti applicavano le soglie sulla base dell’importo a base di gara, cioè l’importo teorico massimo del contratto.
  2. Altre, più prudenti, attendevano l’aggiudicazione e applicavano la sogliasull’importo effettivo del contratto, cioè quello risultante dopo il ribasso.

Questa incertezza ha creato confusione operativa, con il rischio di:

  • eccessiva burocrazia per contratti al di sotto delle soglie reali,
  • o, al contrario, mancate verifiche in casi limite.

✅ Il chiarimento del MIT (Parere 3582/2025)

Il parere ministeriale stabilisce con chiarezza che la soglia per determinare l’obbligo di verifica antimafia deve essere calcolata sull’importo contrattuale effettivamente aggiudicato, non sull’importo iniziale posto a base di gara.

➤ Esempio pratico:

  • Gara per servizi con base d’asta: 160.000 €
  • Aggiudicazione con ribasso del 10% → contratto da 144.000 €

In questo caso, non serve la documentazione antimafia, poiché l’importo contrattuale effettivo è inferiore alla soglia dei 150.000 €.


⚠️ Implicazioni operative per le stazioni appaltanti

Il chiarimento ha effetti immediati su:

📌 Gestione della documentazione

Le verifiche antimafia non dovranno essere richieste prima dell’aggiudicazione, se non si è certi che l’importo finale supererà la soglia.

📌 Snellimento delle procedure

Evita adempimenti non necessari, riducendo i tempi di affidamento soprattutto per i contratti più piccoli.

📌 Programmazione dei controlli

Le stazioni appaltanti dovranno adeguare i propri regolamenti interni e procedure per uniformarsi al principio della “rilevanza dell’importo aggiudicato”.


👥 A chi si applica

  • Tutte le amministrazioni aggiudicatrici (comuni, enti locali, enti pubblici, centrali di committenza)
  • In caso di subappalti, anche aisubappaltatori se il valore della prestazione supera la soglia.

⚖️ Considerazioni finali

Il parere del MIT offre un importante passo verso la semplificazione amministrativa, senza compromettere la sicurezza e la trasparenza. Ancorare le verifiche antimafia all’importo reale del contratto significa evitare oneri eccessivi per appalti di basso valore e riservare l’attenzione più rigorosa ai contratti economicamente più rilevanti, dove i rischi di infiltrazione sono statisticamente più alti.

Resta fondamentale, però, che le stazioni appaltanti garantiscano sempre trasparenza, tracciabilità e correttezza nelle fasi di gara e di esecuzione, anche in assenza dell’obbligo formale di verifica.