Importanti chiarimenti normativi riguardano il lavoro sportivo svolto dai dipendenti pubblici, alla luce della riforma introdotta dal Decreto legislativo 36/2021, che ha ridefinito la disciplina dei rapporti di lavoro nel settore sportivo.
La normativa consente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di svolgere attività di lavoro sportivo retribuito – ad esempio come istruttori, allenatori, direttori tecnici o collaboratori – purché l’attività sia compatibile con gli obblighi di servizio e non determini conflitti di interesse con la funzione esercitata.
📌 La soglia dei 5.000 euro: comunicazione senza autorizzazione
Una delle principali novità riguarda i compensi percepiti per attività sportiva.
Se il lavoratore pubblico percepisce compensi annui fino a 5.000 euro, non è più richiesta l’autorizzazione preventiva dell’amministrazione di appartenenza. È sufficiente una comunicazione preventivaall’ente datore di lavoro pubblico.
Questa semplificazione mira a favorire la partecipazione dei dipendenti pubblici alle attività sportive, riducendo gli adempimenti burocratici.
🏛️ Oltre i 5.000 euro: serve l’autorizzazione
Nel caso in cui i compensi superino la soglia dei 5.000 euro annui, resta invece obbligatoria la richiesta di autorizzazione preventiva all’amministrazione di appartenenza.
In assenza di risposta nei termini previsti, trova applicazione il principio del silenzio-assenso, salvo diversa disciplina interna dell’ente.
📊 Obblighi per gli enti sportivi
Le associazioni e società sportive che corrispondono compensi a dipendenti pubblici devono inoltre adempiere a specifici obblighi di comunicazione degli importi erogati, garantendo trasparenza nei confronti delle amministrazioni coinvolte.
⚖️ Equilibrio tra funzione pubblica e attività sportiva
La disciplina attuale punta a bilanciare due esigenze:
- Tutelare il principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione
- Favorire lo sviluppo del lavoro sportivo e la partecipazione qualificata al sistema sportivo nazionale
Si tratta di un intervento normativo che semplifica le procedure, ma mantiene presidi di controllo nei casi di maggiore rilevanza economica.
