Il rapporto tra ordinamento sportivo e diritto dell’Unione europea è tornato al centro dell’attenzione a seguito di recenti sviluppi giurisprudenziali che hanno messo in discussione l’ampiezza dell’autonomia delle federazioni sportive.
Tradizionalmente, l’ordinamento sportivo ha goduto di un certo grado di autonomia, giustificato dalla specificità dello sport e dalla necessità di garantire il corretto svolgimento delle competizioni. Tuttavia, tale autonomia incontra limiti sempre più stringenti quando le regole sportive incidono su diritti economici e libertà fondamentali riconosciuti dal diritto dell’Unione.
Particolare rilievo assume il tema della compatibilità delle regole sul fair play finanziario e delle restrizioni all’organizzazione delle competizioni sportive con i principi di concorrenza e libertà di stabilimento.
Le recenti pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea hanno evidenziato come le federazioni sportive, pur potendo adottare regole proprie, siano tenute a rispettare i principi di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione.
Ne deriva un progressivo ridimensionamento dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, a favore di un maggiore controllo da parte del diritto europeo, con implicazioni rilevanti per la governance dello sport e per l’organizzazione delle competizioni.
Contesto giuridico
Il quadro normativo si fonda sugli artt. 101 e 102 TFUE in materia di concorrenza e sull’art. 45 TFUE relativo alla libera circolazione.
Di particolare rilievo sono le recenti pronunce della Corte di giustizia, tra cui la sentenza sul caso Superlega (C-333/21), che ha chiarito i limiti dei poteri delle federazioni sportive, nonché la giurisprudenza consolidata in materia di sport e concorrenza (tra cui il caso Bosman).
In ambito nazionale, rileva il d.lgs. n. 36/2021 di riforma dello sport, che disciplina i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale.
